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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 20.01.1998, Prot. N. 27338/96 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suspensionis
Pubblicazione J 80 (2024) 663-670
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Traduzioni angl., J 80 (2024) 663-670
Note Cf. etiam prot. n. 27338/A/96 CA.
Cf. etiam prot. n. 25250/94 CA.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 269, n. 1; 270; 1319; 1333 § 1, 1°-2°; 1371
Massime
1. Revocata facultate in ordine ad incardinationem in alia dioecesi obtinendam, Recurrens fraudulenter cum Episcopo benevolo agit, litteras ei exhibens quae inde a revocatione omni valore iuridico destituuntur (in casu, etiam per praeceptum in dioecesim redeundi, revocatio eiusdem facultatis intellegitur).
2. Recursus reicendus est si rationes graves non concedendi litteras excardinationis eaedem sunt ac illae pro revocatione Recurrentis in dioecesim ab Episcopo iussa, quod novissimum decretum non amplius impugnari potest (in casu, utcumque, nec necessitas vel utilitas dioecesis ad quam indicantur).
1. Una volta revocata la facoltà per ottenere l’incardinazione in un’altra diocesi, ilo ricorrente agisce fraudolentemente trattando con un vescovo esibendogli lettere che dalla revoca sono destituite di ogni valore giuridico (nel caso, si intende revocata la medesima facoltà anche con il precetto di ritornare in diocesi).
2. Si deve rigettare il ricorso se le ragioni gravi per non concedere l’escardinazione sono le medesime per il ritorno del ricorrente in diocesi comandato dal vescovo, una decisione quest’ultima che non può essere ulteriormente impugnata (nel caso, comunque, non sono indicate la necessità o l’utilità della diocesi di destinazione).
Commenti W.L. Daniel, «A Contentious-Administrative Cause Involving Denied Excardination, Penal Suspension, and an Attempted Restitutio in integrum (prot. n. 27338/96 CA)», J 80 (2024) 678-688

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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