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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 22.09.2017, Prot. N. 52261/16 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Prohibitionis cuiuslibet celebrationis in paroecia a qua
Contenuto Decretum Secretarii confirmandum esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 48; 57 § 1; 57 § 2; 1737 § 1
Massime
1. Proposito recursu adversus reiectionem in limine a Secretario statutam, obiectum directum recursus ad Congressum est ipsum decretum Secretarii, indirectum autem ipsa competentis Curiae Romanae Dicasterii decisio.
2. Cum quis explicationes tantum ab Episcopo petat, non autem decretum seu actum administrativum quo detur decisio aut fiet provisio (cf. can. 48), deficit praesuppositum, de quo in can. 57, § 1, ad Episcopi silentium aequiparandum responso negativo, ad propositionem ulterioris recursus quod attinet (cf. can. 57, § 2), nec inde provocatio ad competens Curiae Romanae Dicasterium recursus hierarchicus, de quo in can. 1737, § 1, considerari potest (in casu Rev.dus ille tantum motiva quaesivit ob quae ipse prohiberetur ab ulla celebratione in ecclesia paroeciae persolvenda, a qua translatus fuerat).
1. Se si propone ricorso contro il rigetto in limine stabilito dal Segretario, l’oggetto diretto del ricorso al Congresso è lo stesso decreto del Segretario, indiretto poi la stessa decisione del competente Dicastero della Curia Romana.
2. Se qualcuno ha chiesto al Vescovo solo spiegazioni, ma non un decreto o un atto amministrativo con il quale si dia una decisione o si faccia una provvisione (cf. can. 48), manca il presupposto di cui al can. 57, § 1, per equiparare il silenzio del Vescovo ad una risposta negativa, in vista della proposizione dell’ulteriore ricorso (cf. can. 57, § 2), e quindi neppure la provocazione al competente Dicastero della Curia Romana può essere considerata ricorso gerarchico di cui al can. 1737, § 1 (nel caso quel Rev.do chiese solo i motivi per i quali gli era proibito di celebrare ogni celebrazione nella chiesa della parrocchia dalla quale era stato trasferito).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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