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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 30.05.2017, Prot. N. 52627/17 CA


Parte attrice D.nus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Praecepti. Incid.: Suspensionis
Contenuto Suspensionem non concedi, salvo iure Recurrentis ad assistentiam et sustentationem aetati ac condicioni congruam.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 686 § 3
Massime
1. Quaestio de petita suspensione concedenda, annon, distincta est a quaestione adhuc disceptanda de illegitimitate actus impugnati.
2. Periculum damni irreversibilis probatum non est (in casu praecepta ne iter faceret in patriam sine gravi necessitate; 2) domicilium in domo Societatis erigeret, qualitati assistentiae medicae in loco non officiunt).
3. Praecepta imposita minime officiunt necessariae sollecitudini Societatis pro sustentatione et condicione physica recurrentis, quinimmo eam extollunt.
1. La questione circa la concessione o meno della sospensione richiesta, è distinta dalla questione che si deve ancora discutere sulla illegittimità dell’atto impugnato.
2. Il pericolo di un danno irreversibile non è provato (nel caso i precetti di non fare viaggi in patria senza grave necessità e di erigere domicilio in una casa della Società, non impediscono la qualità dell’assistenza medica in loco).
3. I precetti imposti non impediscono assolutamente la necessaria sollecitudine della Società per il sostentamento e la condizione fisica del ricorrente, anzi la aumentano.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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