Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 30.05.2017, Prot. N. 50573/15 CA


Parte attrice D.nus X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis in usum profanum ecclesiae X
Contenuto Decreta Secretarii confirmanda esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1222 § 2; 1518, n. 1; 1620, n. 1
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Art. 6 § 2; Art. 76 § 1
Massime
1. Proposito recursu adversus reiectionem in limine a Secretario statutam, obiectum directum recursus ad Congressum est ipsum decretum Secretarii, indirectum autem ipsa competentis Curiae Romanae Dicasterii decisio.
2. Recursus contentiosus administrativus subsignationis autographae carens reicitur (in casu subscriptio ope lucis impressae recursui apposita est).
3. Recurrente apud competens Curiae Romanae Dicasterio emortuo, qui eius loco apud Signaturam Apostolicam causam resumptam contendunt, hoc declarare debuissent.
4. Signaturae Apostolicae Secretarius, qui recursum in limine reiecit ob defectum praesuppositi, adhuc competens evadit eundem recursum ob defectum fundamenti in limine reiciendi.
5. Competens Curiae Romanae Dicasterium gravem causam haberi censuit ex rationibus insequentibus: l. condicio intuta ecclesiae quae nonnisi magnis impensis remediari potest; 2. condicio oeconomica precaria paroeciae quae impensas reparationis necessarias solvere non potest; 3. defectus aliorum fontium e quibus impensae reparationis necessariae solvi possunt.
1. Se si propone ricorso contro il rigetto in limine stabilito dal Segretario, l’oggetto diretto del ricorso al Congresso è lo stesso decreto del Segretario, indiretto poi la stessa decisione del competente Dicastero della Curia Romana.
2. È rigettato il ricorso contenzioso amministrativo che manchi della firma autografa (nel caso la firma è stata apposta al ricorso in fotocopia).
3. Morto colui che fece ricorso al competente Dicastero della Curia Romana, coloro che pretendono di aver riassunto la causa al suo posto presso la Segnatura Apostolica, avrebbero dovuto dichiararlo.
4. Il Segretario della Segnatura Apostolica dopo aver rigettato in limine il ricorso per mancanza di presupposto, rimane competente a rigettare in limine lo stesso ricorso per mancanza di fondamento.
5. Il competente Dicastero della Curia Romana ha ritenuto che vi sia causa grave per le seguenti ragioni: 1. la condizione pericolosa della chiesa che non può essere rimediata se non con grandi spese; 2. La condizione economica precaria della parrocchia che non può pagare le spese necessarie alla riparazione; 3. La mancanza di altre risorse con le quali pagare le spese necessarie alla riparazione.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=450&lang=IT