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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 03.03.2017, Prot. N. 51216/15 CA


Parte attrice D.na X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae X
Contenuto Decretum Secretarii confirmandum esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 121; 123; 515; 1267 § 3; 1301 § 2
Massime
1. Processus verbales sessionum consilii presbyteralis, ex quibus evincitur membra consilii presbyteralis relationem prae oculis habuisse, quae a praeside Comitatus explanata et dein discussa est, satis probant de eodem consilio audito.
2. Ad paroeciam supprimendam non requiritur consultatio paroecianorum praeter eos, qui forte fundatorum oblatorumque voluntatem vel iura quaesita e titulo particulari revindicant.
3. Ad paroeciam supprimendam postulatur ut rationes motivae sint iustae, non autem graves, quarum existimatio commissa est praecipue et necessarie discrimini Episcopi dioecesani (in casu rationes insequentes recensentur: reductio expensarum in proximo decennio; melior distributio clericorum et laicorum in ministerio pastorali).
4. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam quaestio, paroecia suppressa seu unita, quaenam ex duabus ecclesiis paroecialibus melius cum exigentiis novae paroeciae congruat meritum causae, non legitimitatem decreti respicit.
5. Item ad saepta meri incommodi pertinet argumentum nimiae distantiae quae «pro recurrentibus fons esse potest quorundam incommodorum seu difficultatum, v.gr. ob longius iter faciendum […] Sed huiusmodi interesse, etsi reale, non apparet in lege ita fundatum» (cf. decretum Congressus diei 15 maii 1989, prot. n. 19672/87 CA).
6. Exsecutio pii legati ad paroeciam suppressam facti nullo modo excludit successionem novae paroeciae in iuribus, etiam patrimonialibus, paroeciae praecedentis.
1. I verbali di sessioni del consiglio presbiterale, dai quali si evince che i membri del consiglio presbiterale hanno avuto davanti agli occhi la relazione illustrata dal presidente del comitato e poi discussa, provano a sufficienza della consultazione del consiglio.
2. Per sopprimere una parrocchia non si richiede che si debbano consultare i parrocchiani, eccetto quelli che eventualmente rivendicano in forza di un titolo particolare la volontà di fondatori o offerenti o diritti acquisiti.
3. Per sopprimere una parrocchia si richiedono causa motive giuste, non però gravi, la cui valutazione è affidata principalmente e necessariamente al giudizio del vescovo diocesano (nel caso sono recensite le seguenti ragioni: la riduzione delle spese per i prossimi dieci anni; una migliore distribuzione di clero e laici nel ministero pastorale).
4. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica la questione, una volta soppressa o unita la parrocchia, quale sia delle due chiese parrocchiali quella che meglio corrisponda alle esigenze della parrocchia, attiene al merito della causa, non alla legittimità del decreto.
5. Allo stesso modo appartiene all’ambito del mero incomodo l’argomento della eccessiva distanza, che «per i ricorrenti può essere fonte di alcuni incomodi o difficoltà, per esempio, per un percorso più lungo […] Ma l’interesse di questo tipo, anche se reale, non appare così fondato nella legge» (cf. decreto del Congresso del 15 maggio 1989, prot. n. 19672/87 CA).
6. L’esecuzione di un pio legato fatto alla parrocchia soppressa non esclude la successione della nuova parrocchia nei diritti, anche patrimoniali, della parrocchia precedente.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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