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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 03.03.2017, Prot. N. 51675/16 CA


Parte attrice Exc.mus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Exercitii ministerii episcopalis
Contenuto Decretum Secretarii confirmandum esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Art. 16 § 1; Art. 81 § 1;  
Ordinatio generalis Romanae Curiae Art. 126; Art. 126 § 4
Massime
1. Iudicium de natura actus impugnati ad competentem iudicem pertinet, non autem ad partes, quae ad rem argumenta et probationes ad normam iuris in processu utique adducere possunt.
2. Litterae impugnatae restrictiones exercitii ministerii episcopalis religiosissime describunt uti ad verbum inveniuntur in Rescripto ex Audientia, ita ut deducere oporteat Congregationem pro Episcopis nihil aliud fecisse quam ad verbum decisiones ipsius Summi Pontificis referre, nullo quidem addito verbo (in casu proinde inaniter contenditur absentia sive formulae «in forma specifica approbavit» de qua in art. 126, § 4 Ordinationis generalis Romanae Curiae vel alius cuiuslibet formulae ex qua erui posset quod Summus Pontifex singulis dispositionibus innotuit, immo et itineris quidem ad rem in eodem art. sub §§ 1-3 constituti).
3. Ius defensionis Recurrenti denegatum haberi nequit ob actorum inspectionem tantum eiusdem Patrono concessam; nam, uti iurisprudentia communis docet, agnita actorum inspectio facultatem notulas scriptas sumendi atque acta describendi comprehendit.
1. Giudicare la natura dell’atto impugnato spetta al giudice competente, non invece alle parti, che certamente nel processo possono addurre a norma del diritto argomenti e prove al riguardo.
2. La lettera impugnata riporta accuratissimamente le restrizioni del ministero episcopale come si trovano nel rescritto ex audientia, così che si debba dedurre che la Congregazione per i Vescovi non abbia fatto altro che riferire parola per parola le decisioni dello stesso Sommo Pontefice, senza aggiungere parola (nel caso perciò si contesta inutilmente l’assenza sia della formula «in forma specifica approbavit» di cui nell’art. 126, § 4 del Regolamento Generale della Curia Romana sia si qualsiasi altra formula dalla quale si possa dedurre che il Sommo Pontefice sia venuto a conoscenza delle singole disposizioni, anzi della stessa procedura stabilita al riguardo nello stesso articolo ai paragrafi 1-3).
3. Non si può ritenere negato al ricorrente il diritto di difesa per il fatto che la presa di visione degli atti è riservata solo al suo patrono; infatti, come insegna la giurisprudenza insegna, il riconoscimento della presa di visione degli atti comprende la facoltà di prendere appunti e di trascrivere gli atti.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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