Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 01.12.2016, Prot. N. 51822/16 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Exercitii ministerii coram populo; sustentationis
Contenuto Instantiam pro suspensione exsecutionis impugnatae decisionis reiciendam esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2016, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2016.pdf
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Art. 95 § 1; Art. 96 § 3
Massime
1. Suspensio, ex toto vel ex parte, exsecutionis actus impugnati quolibet in causae statu, adductis rationibus, penes Signaturam Apostolicam peti potest.
2. Iuxta communem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam exsecutionis suspensio pendet etiam ex damnorum irreparabilitate in casu decisionis favorabilis, ita ut quanto plus actus administrativi impugnati exsecutio effectus parit, qui difficulter retrotrahi poterunt, tanto plus suspensionis concessio urget, et versa vice (cf. decretum Congressus diei 13 novembris 2015, prot. n. 50461/15 CA).
3. Episcopo et competenti Curiae Romanae Dicasterio mentem suspensioni contrariam scripto comunicantibus, et ipso recurrenti nullam rationem pro suspensione concedenda exprimente, suspensio non conceditur (in casu utcumque nec damnum irreparabile apparuit).
1.Si può chiedere presso la Segnatura Apostolica la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, in tutto o in parte, adducendone le ragioni, in qualsiasi stato della causa.
2. Secondo la comune giurisprudenza della Segnatura Apostolica la sospensione dell’esecuzione dipende dalla irreparabilità dei danni nel caso di decisione favorevole, così che quanto più l’esecuzione dell’atto amministrativo produce effetti che con difficoltà possono essere cancellati, tanto più urge la concessione della sospensione, e viceversa (cf. decreto del Congresso del 13 novembre 2015, prot. n. 50461/15 CA).
3. Se il vescovo e il competente Dicastero della Curia Romana comunicano per iscritto parere contrario alla sospensione, e lo stesso ricorrente non esprime alcuna ragione per la concessione, la sospensione non viene concessa (nel caso comunque non apparve neppure un danno irreparabile).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=445&lang=IT