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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 22.06.2016, Prot. N. 49967/15 CA


Parte attrice D.nus X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis in usum profanum ecclesiae X
Contenuto Decretum Secretarii confirmandum esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2016, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2016.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 476; 1214; 1222 § 2; 1739
Massime
1. Proposito recursu adversus reiectionem in limine a Secretario statutam, obiectum directum recursus ad Congressum est ipsum decretum Secretarii, indirectum autem ipsa competentis Curiae Romanae Dicasterii decisio.
2. Legitime remonstrationi Episcopo diocesano porrectae respondet vicarius episcopalis in materia potestate ordinaria gaudens (in casu utcumque ipse vicarius episcopalis indicavit munus respondendi sibi demandatum et Episcopus coram competenti Curiae Romanae Dicasterio propriam decisionem agnovit).
3. Recursus hierarchicus solummodo quoad obiecta de quibus in praevia remonstratione legitimus habetur.
4. Gravitas causae de qua in can. 1222, § 2 proportionata esse debet gravitati negotii, seu reductionis aedis sacrae in usum profanum, nec haberi potest ex mero cumulo rationum ad rem non pertinentium.
5. Quae causa gravis esse potest precaria paroeciae condicio oeconomica quae nimis arduum reddat onus sustinendi et conservandi duas ecclesias.
1. Se si propone ricorso contro il rigetto in limine stabilito dal Segretario, l’oggetto diretto del ricorso al Congresso è lo stesso decreto del Segretario, indiretto poi la stessa decisione del competente Dicastero della Curia Romana.
2. Risponde legittimamente alla rimostranza presentata al vescovo diocesano il vicario episcopale che gode della potestà ordinaria in materia (nel caso comunque lo stesso vicario episcopale ha indicato il compito demandatogli di rispondere e il vescovo ha riconosciuto la propria decisione di fronte al competente Dicastero della Curia Romana).
3. Il ricorso gerarchico si considera legittimo solo quanto agli oggetti dei quali nella previa rimostranza.
4. La gravità della causa di cui al can. 1222, § 2 deve essere proporzionata alla gravità dell’atto, ossia la riduzione dell’edificio sacro ad uso profano, e non si può avere per il semplice cumulo di ragioni che non sono pertinenti all’atto.
5. Questa grave causa può essere la precaria condizione economica della parrocchia che renda troppo impegnativo l’onere di sostenere e conservare due chiese.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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