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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 24.02.2016, Prot. N. 49676/14 CA


Parte attrice D.nus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Suppressionis Tertii Ordinis X Provinciae Y
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2016, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2016.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 320 §2; 320 § 3; 1739
Massime
1. Suppressio Tertii Ordinis regitur normis consociationum publicarum; nam natura publica Tertii Ordinis de quo scatet sive vi ipsius denonimationis sive vi erectionis canonicae a Ministro Provinciali decreto peractae sive vi agnitionis ab Auctoritate civili concessae.
2. Defectus sodalium causam gravem constituit consociationis suppressionis ad normam can. 320, § 2 (in casu defectus sodalium scatet e decreto competentis Curiae Romanae Dicasterii a Summo Pontifice in forma specifica approbato).
3. Defectus auditionis moderatoris aliorumque officialium maiorum haud consituit violationem legis in procedendo si et quatenus consociatio sodalibus deficiat.
4. Consociatione suppressa, destinatio eius bonorum temporalium iam non est res consociationis, nisi forte, positis ponendis, de servandis oblatorum voluntatibus, de iuribus quaesitis vel de aliis huiusmodi agatur (in casu, legitimatio activa relate ad bonorum temporalium consociationis suppressae destinationem denegatur tunc Praesidi Discretorii Provinciae).
Cf. maximae decreti definitivi sub prot. n. 49676/14 CA.
1. La soppressione di un Terzo Ordine è retta dalle norme delle associazioni pubbliche; infatti la natura pubblica del Terzo Ordine in oggetto scaturisce sia dalla sua denominazione sia dall’erezione canonica effettuata con decreto del Ministro provinciale sia dal riconoscimento concesso dall’Autorità civile.
2. La mancanza di membri costituisce causa grave per la soppressione di una associazione a norma del can. 320, § 2 (nel caso la mancanza di sodali scaturisce dal decreto del competente Dicastero della Curia Romana approvato dal Sommo Pontefice in forma specifica).
3. La mancata audizione del moderatore e degli altri officiali maggiori non costituisce violazione di legge se e per quanto l’associazione manchi di sodali.
4. Soppressa l’associazione, la destinazione dei suoi beni temporali non è più cosa dell’associazione, a meno che non si tratti forse, posto tutto quello che si deve porre, di osservare le volontà degli offerenti, i diritti acquisiti o di altre cose simili (nel caso, è negata la legittimazione attiva del fino ad allora presidente del discretorio provinciale in relazione alla destinazione dei beni temporali dell’associazione soppressa).
Cf. le massime del decreto definitivo prot. n. 49676/14 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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