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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 24.02.2016, Prot. N. 51132/15 CA


Parte attrice Rev.ma X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Commissariae Pontificiae; Commissariarum adiunctarum.
Inc.: Suspensionis
Contenuto Suspensionem reiciendam esse quoad Commissariam Pontificiam constitutam.
Suspensionem concedendam esse et facto concedi relate ad potestatem suspendendi, licet una cum Commissariis adiunctis, vim quarundam normarum, usque ad integram Constitutionum recognitionem a Sancta Sede tunc approbandarum.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2016, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2016.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 578; 587
Massime
1. Iuxta communem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam actus impugnatus suspenditur ratione habita fumi boni iuris, quo recursus gaudet, atque damnorum quae, recursu affirmative forte demisso, reparari nequeunt.
2. Potestas suspendendi, licet una cum Commissariis adiunctis, vim quarundam normarum, usque ad integram Constitutionum recognitionem a Sancta Sede tunc approbandarum, ad Commissariae Pontificiae naturam atque rectum efficaxque munus non pertinet sive quia nimis valde lata censenda est respecu habito relationum ex Visitatione apostolica in casu confectarum, cum quibus debita necessitudo non patet, sive quia nullum nexum praesefert cum integra Constitutionum recognitione approbationi Sanctae Sedis subiciendae.
3. Potestas suspendendi, licet una cum Commissariis adiunctis, vim quarundam normarum, usque ad integram Constitutionum recognitionem a Sancta Sede tunc approbandarum vulnera graviora in corpus instituti inferunt, quae, experientia duce, divisiones irreparabiles saepe inde important.
1. Secondo la comune giurisprudenza della Segnatura Apostolica l’atto impugnato si sospende in ragione della probabilità di successo di cui gode il ricorso, e dei danni che in caso di esito affermativo del ricorso, non possono essere riparati.
2. La potestà di sospendere, d’intesa con le Commissarie aggiunte, l’obbligatorietà di specifiche norme, fino alla completa revisione delle Costituzioni, da sottoporre poi all’approvazione della Santa Sede, non appartiene alla natura e al corretto ed efficace compito di Commissaria Pontificia sia perché è da considerare troppo estesa rispetto alle relazioni sortite nel caso dalla Visita apostolica, con le quali non appare una relazione dovuta, sia perché non si presenta alcun nesso con l’integra revisione delle costituzioni sa sottoporre all’approvazione della Santa Sede.
3. La potestà di sospendere, d’intesa con le Commissarie aggiunte, l’obbligatorietà di specifiche norme, fino alla completa revisione delle Costituzioni, da sottoporre poi all’approvazione della Santa Sede inferiscono ferite alquanto gravi al corpo dell’istituto, che, secondo l’esperienza, comportano divisioni poi spesso irreparabili.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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