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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 29.01.2016, Prot. N. 49009/14 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Restitutionis monasterii X
Contenuto Decretum Secretarii confirmandum esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2016, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2016.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1524 § 3
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Art. 76 § 1
Massime
1. Nullum praescriptum de subscriptione authenticitatis sigillo aucta ad valide renuntiandum cavet nec ceterum interest, quoad recursui renuntiationem, an renuntians nunc degat in loco qui legitur in ipso renuntiationis textu.
2. Non relevat ad recursum quod attinet an impugnatum decretum competens Curiae Romanae Dicasterium immutaverit, si re vera immutationes tantum ad formam decreti pertineant (in casu, ad illud magis aptum reddendum ad effectus civiles pariendos).
Cf. etiam maximae decreti Secretarii sub prot. n. 49009/14 CA.
1. Nessun prescritto prevede che per la validità della rinuncia la firma sia autenticata e neppure importa, per la rinuncia al ricorso, che l’autore della rinuncia risieda attualmente nel luogo indicato nello stesso testo della rinuncia.
2. Non rileva quanto al ricorso se il competente Dicastero della Curia Romana abbia modificato il decreto impugnato se in realtà le modificazioni concernano solo la forma del decreto (nel caso, per renderlo più adatto a produrre effetto civili).
Cf. anche le massime del decreto del Segretario prot. n. 49009/14 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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