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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 16.11.2023, Prot. N. 55798/21 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Excardinationis denegatae
coram Hendriks
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2023 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2023.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 267 § 2; 269 § 2; 270
Massime
1. Procedura ad incardinationem concedendam praesupponit excardinationem iam concessam fuisse et non vice versa.
2. Ad Episcopum benevolum comprobandum sufficit quoddam documentum, quo ipse Episcopus suam voluntatem clericum incardinandi declarat.
3. Deficiente documento quo Episcopus benevolus suam voluntatem clericum incardinandi patefacit, recursus adversus denegatam incardinationem reicitur ob defectum praesuppositi (in casu constat documentum de quo porrectum esse tantum pendente recursu adversus decretum Congressus quo recursus admissus non est ad disceptationem coram Em.mis et Exc,mis Iudicibus).
1. La procedura per la concessione dell’incardinazione presuppone che l’escardinazione sia già stata concessa e non viceversa.
2. Per comprovare che c’è un vescovo benevolo è sufficiente un documento nel quale lo stesso vescovo dichiara la sia volontà di incardinare il chierico.
3. Se manca il documento nel quale il vescovo benevolo manifesta la sua volontà di incardinare il chierico, il ricorso contro la negazione dell’escardinazione è rigettato per mancanza del presupposto (nel caso consta che il documento in oggetto è stato presentato solo quando era pendente il ricorso contro il decreto del Congresso con il quale non è stato ammesso il ricorso alla discussione di fronte agli Em.mi e Ecc.mi Giudici).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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