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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 16.11.2023, Prot. N. 54619/19 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Revocationis praecepti
coram Migliavacca
Contenuto Non constare de violatione legis in procedendo.
Constare de violatione legis in decernendo.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2023 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2023.pdf
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 283 § 1; 1030; 1036; 1319 § 1; 1323 § 1; 1395 § 2
Essential Norms Art. 2; Art. 8
Massime
1. Iuxtam communem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam praescriptum can. 50 de praevia auditione quorum iura laedi possint servandus est «quantum fieri potest», ita quidem ut, auditione omissa, actus haud fit illegitimus.
2. Ordinarius legitime exquirere potest ut clericus notitias reddat de loco suae commorationis.
3. Usquedum diaconus candidatus ad presbyteratum petitionem non porrigat ut ad ordinem recipiendum admitteretur, deest praesuppositum ad recurrendum contra denegatam promotionem ad ordinem presbyteratus (in casu auctoritas ecclesiastica competens diacono tantum denegavit regressum in Seminarium et ad institutionem theologicam).
4. Violatio legis in decernendo habetur quoties Episcopus dioecesanus diacono prohibeat commorare et operam praestare apud quodlibet institutum paroeciale vel dioecesanum, ob modum agendi qui iuxta legitima statuta illius Ecclesiae particularis crimen non constituit in foro canonico et in foro saeculari (in casu actus sexuales evenerunt inter recurrentem, sedecim annorum nondum agentem, et fratres eius adhuc minores).
5. Violatio legis in decernendo habetur quoties praecepto poenali poenae indeterminatae («iusta de poena», «poena proportionata», «debita poena») comminantur.
1. Secondo la comune giurisprudenza della Segnatura Apostolica il prescritto del can. 50 sul previo ascolto di coloro i cui diritto possano essere lesi si deve osservare «per quando è possibile», così che appunto, omesso l’ascolto, l’atto non diviene illegittimo.
2. L’Ordinario può chiedere legittimamente che un chierico lo tenga informato del luogo della sua dimora.
3. Finché un diacono destinato al presbiterato non presenti la domanda di essere ammesso a ricevere l’ordine, manca il presupposto per ricorrere contro la negazione della promozione all’ordine del presbiterato (nel caso l’autorità ecclesiastica competente solo negò al diacono il ritorno in seminario e agli studi teologici).
4. Si ha violazione della legge in decernendo se il vescovo diocesano proibisca ad un diacono di abitare e prestare la sua opera presso qualsiasi istituto diocesano o parrocchiale per un modo di comportarsi che secondo i legittimi statuti di quella Chiesa particolare non costituisce un delitto nel foro canonico e nel foro secolare (nel caso gli atti sessuali avvennero tra il ricorrente non ancora sedicenne e i suoi fratelli ancora più piccoli).
5. Si ha violazione della legge in decernendo se con precetto penale sono comminate pene indeterminate («con giusta pena», «con pena proporzionata», «con la debita pena»).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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