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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 07.07.2023, Prot. N. 55672/21 CA


Parte attrice Exc.mus Episcopus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis ab officio "Sacerdotis moderatoris paroeciae"; revocationis missionis canonicae
coram Burke
Contenuto Non constare de violatione legis i procedendo.
Constare de violationie legis in decernendo.
Quoad damna reparanda, partem dispositivam sententiae publicandam esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2023 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2023.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 517 § 2; 545-552; 681 § 1; 682 § 1; 682 § 2; 683; 1741, n. 1; 1741, n. 3
Sacra Congregatio pro Clericis, Notae directivae Postquam Apostoli, 25 martii 1980 n. 27
Massime
1. Episcopus dioecesanus vicarium paroecialem ab eius officio legitime amovet, applicatis in casu ex analogia rationibus indicatis in can. 1741 de procedura amotionis parochi.
2. Pactio inita inter Episcopum diocesanum, Provinciam religiosam et sodalem, iuxta quam, inter alia, ipse sodalis a munere de quo in can. 517, § 2 cessaret si et quando diaconus, cui commissa est participatio in exercitio curae pastoralis paroeciae, suo munere renuntiavisset, haud est habenda illegitima derogatio iuri universali de parochorum amotione (in casu refertur ad Notas directivas Sacrae Congregationis pro Clericis Postquam Apostoli, n. 27, quibus de conventione subscribenda cavet, qua, inter alia, «spatium temporis servitii peragendi» praestituendum est).
3. Parte dispositiva sententiae in diario et in situ interretiali dioecesanis publici iuris facta, damna Recurrenti illata reparantur.
1. Il vescovo diocesano rimuove legittimamente dal suo ufficio un vicario parrocchiale applicando nel caso per analogia le ragioni indicate nel can. 1741 sulla procedura per la rimozione del parroco.
2. La convenzione pattuita tra il vescovo diocesano, la Provincia religiosa e il sodale, secondo la quale, tra l’altro, lo stesso sodale cessava dall’ufficio di cui al can. 517, § 2 se e quando il diacono, al quale è affidata la partecipazione nell’esercizio della cura pastorale della parrocchia, avesse rinunciato al suo compito, non si deve ritenere una illegittima deroga al diritto universale sulla rimozione dei parroci (nel caso si fa riferimento alle Note direttive della Sacra Congregazione per il Clero Postquam Apostoli, n. 27, nelle quali si prevede la sottoscrizione di una convenzione, nella quale, tra l’altro, si deve predeterminare «lo spazio di tempo nel quale esercitare il ministero»).
3. I danni inferti al Ricorrente sono riparati dalla parte dispositiva della sentenza pubblicata nel notiziario e nel sito internet diocesani.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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