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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 24.03.2023, Prot. N. 54978/20 CA


Parte attrice D.na X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Alienationis
coram Kasyna
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2023 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2023.pdf
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 120
Massime
1. Contra constantem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam competens Curiae Romanae Dicasterium legitimationem activam recurrentis ad parochum inepte coarctavit, qui personam paroeciae gerit (in casu recurrens speciem conventionis praeliminaris ad possibilem alienationem bonorum immobilium impugnaverat).
2. Ex proposita alienatione cuidam coetui liturgico damnum non obvenit quia minime violat iura paroecianorum fundamentalia atque non agitur de venditione loci celebrationis liturgicae.
3. Cum venditio, saltem tempore impugnati actus Dicasterii, non erat perfecta, frustra invocatur violatio legis.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 54978/20 CA.
1. Contro la costante giurisprudenza della Segnatura Apostolica il competente Dicastero della Curia Romana ha invano limitato la legittimazione attiva del ricorrente al parroco, che rappresenta la parrocchia (nel caso il ricorrente aveva impugnato una specie di contratto preliminare di vendita di beni immobili).
2. Non proviene danno ad un gruppo liturgico dalla proposta alienazione perché non viola assolutamente i diritti fondamentali dei parrocchiani e perché non si tratta della alienazione del luogo della celebrazione liturgica.
3. Dal momento che l’alienazione, almeno al tempo dell’atto impugnato del Dicastero, non era perfezionata, si invoca inutilmente la violazione della legge.
Cf. anche le massime del decreto del Congresso prot. n. 54978/20 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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