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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 13.06.2008, Prot. N. 38962/06 CA


Parte attrice Exc.mus Episcopus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Revocationis decisionis Exc.mi Episcopi relate ad Rev.dum X
Pubblicazione IE 23 (2011) 659-664; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 117-125
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 117-125; it., IE 23 (2011) 659-664
Contenuto Recursus non admittitur ad disceptationem.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 834 § 2; 835 § 2; 1312 § 3; 1324 § 1; 1326 § 2; 1328 § 2; 1340 § 3; 1343; 1344, n. 2; 1358 § 2
Massime
1. Haud requiritur deputatio ex parte Ordinarii ad exercendas facultates ipsa lege universali concessas; nam potestas moderandi exercitium muneris sanctificandi (cf. can. 835, § 2) haudquaquam aequari potest cum potestate illud exercitium tollendi, nisi ad normam iuris, speciatim quod attinet ad facultates ipsa lege universali concessas.
2. Doctrina tenet paenitentiam canonicam semper praesupponere delictum commissum vel saltem frustratum (cf. can. 1328); qua de re perdifficulter probatur competens Dicasterium Curiae Romanae legem violavisse in revocanda et rescindenda decisione qua Episcopus paenitentiam imposuit, quippe qui contendit in casu defuisse delictum canonicum vel frustratum.
1. Per esercitare le facoltà concesse dalla stessa legge universale non si richiede la deputazione da parte dell’Ordinario; infatti la potestà di regolare l’esercizio della funzione di santificare (cf. can. 835, § 2) non può assolutamente essere equiparata alla potestà di privare di quell’esercizio, se non a norma del diritto, soprattutto per quanto riguarda le facoltà concesse dalla stessa legge universale.
2. La dottrina ritiene che la penitenza canonica presuppone sempre un delitto commesso o almeno frustrato (cf. can. 1328); di conseguenza molto difficilmente si prova che il competente Dicastero della Curia Romana abbia violato la legge revocando e rescindendo la decisione con la quale un Vescovo, che afferma che non vi è stato delitto neppure frustrato, ha imposto una penitenza.
 francese - portoghese
Commenti P. Buselli Mondin, «Il diritto di difesa in ambito disciplinare», IE 23 (2011) 668-686.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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