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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 06.02.2023, Prot. N. 54523/19 CA


Parte attrice Exc.mus Archiepiscopus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Praevidentiae de qua in can. 281, § 2 Rev.do X agnitae
coram Hendriks
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2023 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2023.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 281 § 1; 281 § 2; 286; 384; 1274 § 2; 1350 § 1
Massime
1. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam tres stipendii species adsunt: sustentatio (cf. can. 1350, § 1 et can. 384), praevidentia (cf. can. 281, § 2) et remuneratio (cf. can. 281, § 1).
2. Poena irrogata ius ad honestam sustentationem atque assistentiam socialem seu praevidentiam non tollit (cf. cann. 384 et 281, § 2) (in casu patet ex actis quod nullus processus poenalis promotus est atque imposita facultatum ministerialium restrictio pertinet ad ambitum disciplinarem.
3. Clerici qui «infirmitate, invaliditate vel senectute laborent» gaudeant illa sociali assistentia, qua eorum necessitatibus apte prospiciatur (cf. can. 281, § 2); quae assistentia etiam praevidentia socialis vocatur (cf. can. 1274, § 2). Quod ius ad praevidentiam intra ambitum iuris universalis magis praecise determinatur normis particularibus.
4. Iurisprudentia Signaturae Apostolicae docet quod omnis clericus qui ad ministerium ab Ordinario, quamlibet ob causam, inhabilis diiudicetur ius habet ad praevidentiam (sententia definitiva diei 6 maii 2000, coram Pompedda, prot. n. 29240/98 CA, n. 7; sententia definitiva diei 29 novembris 2017, coram Mamberti, prot. n. 49887/14 CA, n. 8).
5. Clericus ad opus civile exercendum constringi non potest, cum in can. 286 tantum de licentia sermo fiat, quae ab auctoritate ecclesiastica clerico petenti benigne concedi possit, qua negotiatio vel mercatura permittatur; hoc quidem in canone de praecepto clerico imponendi opus in societate civili exercendum haud agitur.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 54523/90 CA.
1. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica esistono tre specie di stipendi: il sostentamento (cf. can. 1350, § 1 e can. 384), la previdenza (cf. can. 281, § 2) e la remunerazione (cf. can. 281, § 1).
2. Una pena irrogata non cancella il diritto all’onesto sostentamento e all’assistenza sociale o previdenza (cf. cann. 384 e 281, § 2) (nel caso è chiaro dagli atti che non è stato promosso alcun processo penale e la limitazione imposta delle facoltà ministeriali appartiene all’ambito disciplinare.
3. I chierici che «siano colpiti da infermità, invalidità o vecchiaia» godano di quella assistenza sociale, con la quale provvedere adeguatamente alle loro necessità (cf. can. 281, § 2); questa assistenza è anche denominata previdenza sociale (cf. can. 1274, § 2). Tale diritto alla previdenza è più precisamente determinato dalle norme particolari, all’interno dell’ambito del diritto universale.
4. La giurisprudenza della Segnatura Apostolica insegna che ogni chierico che, per qualsiasi causa, sia stato giudicato dal suo Ordinario inabile al ministero ha diritto alla previdenza (sentenza definitiva del 6 maggio 2000, coram Pompedda, prot. n. 29240/98 CA, n. 7; sentenza definitiva del 29 novembre 2017, coram Mamberti, prot. n. 49887/14 CA, n. 8).
5. Il chierico non può essere costretto ad esercitare un’attività secolare, dal momento che nel can. 286 si fa solo cenno alla licenza, che dall’autorità ecclesiastica possa essere benignamente concessa ad un chierico che la richiede, con la quale licenza si permette l’attività affaristica e commerciale; in questo canone in vero non si tratta del precetto di imporre ad un chierico una attività da esercitare nella società civile.
Cf. anche le massime del decreto del Congresso prot. n. 54523/90 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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