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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 06.02.2023, Prot. N. 55308/20 CA


Parte attrice D.na X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae X
coram Daneels
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2023 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2023.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 515 § 2
Massime
1. Pro notoria habenda est iurisprudentia Signaturae Apostolicae, iuxta quam Episcopus dioecesanus in paroeciis supprimendis solummodo ad auditionem consilii presbyteralis tenetur.
2. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam «sufficit ut quaedam iusta ratio pro suppressione paroeciae habeatur» (decretum Congressus diei 18 iunii 2009, prot. n. 41700/08 CA, n. 7) atque «satis est pro legitimitate in decernendo decisionis, qua Congregatio pro Clericis recursum hierarchicum reiecit, ut saltem una ratio motiva ab ea adducta sustineatur» (decretum Congressus diei 15 februarii 2006, prot. n. 36298/04 CA, n. 9)
3. Ad paroeciam supprimendam praeter deminutionem paroecianorum causa adducitur historiae paroeciarum, supprimendae scilicet et paroeciae cui territorium paroeciae suppressae aggregandum est. Nam historia indicat conexionem organicam vel connaturalem inter illas duas paroecias, et proinde paroeciam supprimendam directe respicit.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 55308/20 CA.
1. Si deve considerare notoria la giurisprudenza della Segnatura Apostolica, secondo la quale il vescovo diocesano nella soppressione di una parrocchia è tenuto solo all’ascolto del consiglio presbiterale.
2. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica «è sufficiente che ci sia una giusta causa per la soppressione di una parrocchia» (decreto del Congresso del 18 giugno 2009, prot. n. 41700/08 CA, n. 7) e «basta per la legittimità in decernendo della decisione, con la quale la Congregazione per il Clero ha respinto il ricorso gerarchico, che almeno una ragione motiva, dalla medesima addotta, si sostenga» (decreto del Congresso del 15 febbraio 2006, prot. n. 36298/04 CA, n. 9)
3. Per la soppressione della parrocchia si adduce oltre alla diminuzione del numero dei parrocchiani, la storia delle parrocchie, ossia di quella da sopprimere e di quella cui aggregare il territorio della parrocchia soppressa. Infatti la storia indica la connessione organica o connaturale tra le due parrocchie. e quindi riguarda direttamente la parrocchia da sopprimere.
Cf. anche le massime del decreto del Congresso prot. n. 55308/20 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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