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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 02.10.2018, Prot. N. 52627/17 CA


Parte attrice D.nus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Praecepti
coram Versaldi
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2018 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2018.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 686 § 3; 1611, n. 1; 1612 § 3
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Art. 42 § 4; Art. 83 § 1; Art. 84
Massime
1. In pertractatione recursus adversus decretum reiectionis in Congressu latum non prospicitur facultas recurrentis memorialibus partis adversae et voto Promotoris Iustitiae replicandi; quaestio enim pertractanda est utrum, necne, revocandum sit decretum, quo Congressus causam ad disceptationem coram Collegio Em.morum et Exc.morum Iudicum non admisit.
2. Clausula «praetermissis inde aliis forte animadvertendis» quae passim in Signaturae Apostolicae decretis apponitur oritur e principio quod ponderanda non est quantitas, sed qualitas argumentorum, ideoque ius defensionis non violat. Decisione iudiciali definitiva singulis dubiis danda est responsio (cf. can. 1611, n. 1) rationibus suffulta (cf. 1612, § 3), minime tamen omnibus argumentis adductis.
3. Decreti legitimitas non sustinetur si non habetur ratio motiva iusta et proportionata. Ad rem vero, Signatura Apostolica non solummodo textum partis motivae impugnatae decisionis prae oculis habet, sed totam decisionem necnon omnia acta causae.
4. Praecepta recurrenti imposita, non relate ad eorum naturam iuridicam, sed relate ad eorum effectum considerata, reapse aequiparari possunt exclaustrationi impositae, de qua in can. 686, § 3, sive quoad causas sive quoad effectum. Quibus praeceptis, proinde, naturam poenalem attribui nequit: nam competens Curiae Romanae Dicasterium proceduram poenalem haudquaquam adhibuit et in sua decisione nullibi poenas appellat.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 52627/17 CA.
1. Nella trattazione del ricorso contro il decreto di rigetto emanato in Congresso non è prevista la facoltà del ricorrente di replicare ai memoriali dell’altra parte e al voto del promotore di giustizia; infatti la questione da trattare è se sia o no da revocare il decreto con il quale il Congresso non ammise la causa alla discussione di fronte al Collegio degli Em.mi e Ecc.mi giudici.
2. La clausola «tralasciate quindi altre cose che forse sarebbe dovute osservare», che talvolta è apposta nei decreti della Segnatura Apostolica, ha origine dal principio secondo il quale è la qualità, non la quantità degli argomenti che deve essere valutata, e pertanto non viola il diritto di difesa. Con la decisione giudiziale definitiva si deve dare risposta motivata (cf. can. 1612, § 3) ai singoli dubbi (cf. can. 1611, n. 1), non però ai singoli argomenti addotti.
3. Senza ragione motiva giusta e proporzionata non si sostiene la legittimità di un decreto. A questo fine, però, la Segnatura Apostolica ha di fronte a sé non solo il testo della parte motiva della decisione impugnata, ma tutta la decisione e tutti gli atti della causa.
4. I precetti imposti al ricorrente, non quanto alla loro natura giuridica, ma quanto ai loro effetti, si possono realmente equiparare ad una esclaustrazione imposta, di cui al can. 686, § 3, sia quanto a causa sia quanto a effetto. Per questo a quei precetti non può essere attribuita natura penale: infatti il competente Dicastero della Curia Romana non ha adoperato per nulla la procedura penale e nella sua decisione non si parla mai di pene.
Cf. anche le massime del decreto del Congresso prot. n. 52627/17 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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