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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 25.04.2018, Prot. N. 51993/16 CA


Parte attrice D.na X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae X
coram Mamberti
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2018 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2018.pdf
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 4; 50; 515 § 2
Massime
1. Ad paroeciam supprimendam Signaturae Apostolicae iurisprudentia, iuxta praescriptum can. 515, § 2, tantum requirit auditionem consilii presbyteralis et horum fidelium, qui iura quaesita vindicare possint. Violatio legis in procedendo non habetur ob fidelium consultationem restrictam ad membra comitatus et ad fideles arbitrarie selectos.
2. Intentio seu propositum ecclesiam paroecialem in usum profanum reducendi eandemque dein alienandi, legitima causa suppressionis paroeciae non est. Deest in casu necessaria distinctio inter «processum reordinationis paroeciarum et determinationem quoad statutum canonicum aedificii sacri» (Sententia definitiva diei 21 maii 2011, coram Caffarra, prot. n. 41719/08 CA).
1. Per la soppressione di una parrocchia la giurisprudenza della Segnatura Apostolica, a norma del prescritto del can. 515, § 2, richiede soltanto l’ascolto del consiglio presbiterale e di quei fedeli che possano rivendicare diritti acquisiti. Non si dà violazione di legge in procedendo a causa di una consultazione di fedeli ristretta ai membri del comitato o a fedeli scelti in modo arbitrario.
2. L’intenzione o il disegno di ridurre la chiesa parrocchiale ad uso profano e poi alienarla, non è causa legittima di soppressione della parrocchia. Manca nel caso la necessaria distinzione tra «il processo di riordinamento delle parrocchie e la determinazione dello statuto canonico di un edificio sacro» (sentenza definitiva del 21 maggio 2011, coram Caffarra, prot. n. 41719/08 CA).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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