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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 23.02.2017, Prot. N. 49637/14 CA


Parte attrice Exc.mus Episcopus X
Parte convenuta Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Oggetto Conventionis
coram Stankiewicz
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CCEO cann. 190; 199 § 1; 932,§ 2; 1008 § 2; 1034; 1035-1041; 1035 § 1; 1036 § 1; 1042; 1254; 1304; 1518
Constitutio Apostolica Pastor bonus Art. 15 Art. 58 § 1
Massime
1. Quamquam alienatio sensu stricto ac proprio accepta est omnis actus, per quem dominium transfertur, nihilominus tamen requisita iure statuta ad translationem dominii bonorum ecclesiasticorum, etiam in quolibet negotio observari debent, quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri potest, prout in concedendo simplici eius usu vel usufructu, quoties patrimonium personae iuridicae per eiusmodi concessionem peius fieri possit.
2. Iudicium de possibili patrimonii deterioratione in casu stipulationis alicuius negotii, deque necessitate tunc servandi normas canonicas de alienatione bonorum ecclesiasticorum, ad Episcopum eparchialem spectat. Qui autem ex universa aestimatione totius patrimonii eparchialis iudicium ferre debet de peiore eius condicione patrimoniali ex intentato negotio obventura, habita quoque ratione finis spiritualis futuri negotii a personis iuridicis ecclesiasticis stipulati.
3. Ad alienanda bona eparchialia lex canonica requirit solummodo consensum «consilii a rebus oeconomicis et collegii consultorum eparchialium» (can. 1036, § 1, n. 1), minime vero consensum vel consilium Vicarii eparchialis et Vicariorum foraneorum.
4. Recurrens qui nullam probationem per documenta vel per testes adducat ad confirmandam consultationis omissionem ex parte Episcopi eparchialis, eius simplex affirmatio plenam fidem facere nequit, cum non agatur de rebus ab eo ex officio gestis neque rerum personarumque adiuncta aliud suadeant.
5. Coram gravi interventu a competenti Curiae Romanae Dicasterio tunc temptato ad innovandam et refovendam conventionem variis de causis claudicantem, denegatio potestatis sibi propriae novi hodierni interventus in casu eiusdem conventionis, revera illegitima apparet, quatenus sub velamine stipulatae conventionis ad adponendas eventuales modificationes per «comune accordo tra le parti contraenti» remittit.
1. Benché l’alienazione in senso stretto e proprio sia ogni anno attraverso il quale si trasferisce la proprietà, tuttavia i requisiti stabiliti dal diritto per il trasferimento di proprietà dei beni ecclesiastici devono essere osservati anche in qualsiasi negozio con il quale la condizione patrimoniale della persona giuridica può diventare peggiore, come nella concessione del semplice uso o usufrutto, tutte le volte che il patrimonio della persona giuridica attraverso quella concessione possa diventare peggiore.
2. Il giudizio sul possibile peggioramento del patrimonio nel caso della stipulazione di un negozio e della necessità allora di osservare le norme canoniche sulla alienazione dei beni ecclesiastici spetta al vescovo eparchiale. Egli poi dalla stima generale di tutto il patrimonio eparchiale deve emettere il giudizio sulla eventualità che dal negozio previsto possa conseguire una sua condizione peggiore patrimoniale, tenendo conto anche del fine spirituale del negozio previsto stipulato da persone giuridiche ecclesiastiche.
3. Per l’alienazione di beni eparchiali le legge canonica richiede solo il consenso «del consiglio economico e del collegio dei consultori eparchiali» (can. 1036, § 1, n. 1), non però assolutamente il consenso o il parere del vicario eparchiale e dei vicari foranei.
4. Il ricorrente che non adduca alcuna prova documentale o testimoniale per confermare che è stata omessa dal vescovo eparchiale la consultazione, la sua semplice affermazione non può fare prova piena dal momento che non si tratta di cose da lui compiute in ragione dell’ufficio e neppure circostanze di cose e persone persuadano diversamente.
5. Di fronte al gravi intervento tentato tempo addietro dal competente Dicastero della Curia Romana per cambiare e rimettere in sesto la convenzione che per varie cause zoppicava, l’attuale negazione di avere la potestà per intervenire nel caso della medesima convenzione, appare veramente illegittima, in quanto sotto il pretesto della convenzione stipulata rimette alla apposizione di eventuali modifiche al «comune accordo tra le parti contraenti».
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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