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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 12.09.2008, Prot. N. 41422/08 CA


Parte attrice Associatio “Lumen Dei”
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Designationis Commissarii et cessationis ab officio. Incid.: Suspensionis
Traduzioni hisp., REDC 66 (2009) 721-724
Contenuto Suspensio actus impugnati non conceditur.
Note Cf. etiam prot. n. 41053/08 CA
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 318
PB art. 111
Massime
1. Iuxta communem iurisprudentiam, exsecutionis suspensio pendet ex duobus elementis inter se conexis: priore loco, ponderanda est probabilitas decisionis favorabilis relate ad recursum quo actus legitimitas impugnatur, adeo ut quanto maior est illa probabilitas, tanto plus suspensionis concessio urget, et vice versa; altero loco, diiudicanda est damnorum irreparabilitas in casu decisionis favorabilis, ita ut quanto plus actus administrativi impugnati exsecutio effectus parit, qui facile retrotrahi poterunt, tanto minus suspensionis concessio urget, et vice versa.
2. Designatio Commissarii atque amotio Moderatorum Consociationis haud tam in aperto habentur adversi litterae can. 318, consociationes publicas respicientis; nam auctores non desunt qui, rationibus haud spernendis adductis, designationem commissarii atque moderatorum amotionem ex parte auctoritate ecclesiastica non excludunt etiam pro consociationibus privatis, quae opinio, inter alia, in munere nititur, quod auctoritati ecclesiasticae erga omnes consociationes agnoscitur; acri insuper discrimini subicienda est cuiuscumque consociationis natura, quae constat non solum ex littera cuiusdam articuli statutorum, sed consideratione habita originis, evolutionis, finis, operum atque conexionum, quas consociatio prae se fert; competentia denique Congregationis pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae in consociationes «quae eo animo eriguntur ut, praevia praeparatione, instituta vitae consecratae vel Societatis vitae apostolicae aliquando evadant» (art. 111 Const. Apost. Pastor bonus) non eo ipso referenda videtur ad solam competentiam qua iure communi competens auctoritas ecclesiastica in consociationes gaudet.
3. Irreparabilia non censentur damna quae ipsi consociationi imputanda videntur potius quam merae actus impugnati exsecutioni; Commissarius namque in munere exercendo iisdem normis tenetur quibus consociatio usque nunc regitur.
1. Secondo la comune giurisprudenza, la sospensione dell’esecuzione dipende da due elementi tra di loro connessi: in primo luogo, deve essere valutata la probabilità dell’esito favorevole del ricorso con il quale si impugna la legittimità dell’atto, così che quanto maggiore è quella probabilità, tanto più urge la concessione della sospensione, e viceversa; in secondo luogo, si deve valutare l’irreparabilità del danno nel caso di esito favorevole, così che quanto più l’esecuzione dell’atto impugnato provoca effetti che facilmente potranno essere cancellati, tanto meno la concessione della sospensione urge, e viceversa.
2. La designazione di un commissario e la rimozione dei moderatori di una associazione non sono da considerare tanto apertamente contrari alla lettera del can. 318, che riguarda le associazioni pubbliche; infatti non mancano autori che, con ragioni da non sottovalutare, non escludono la designazione di un commissario e la rimozione di moderatori da parte dell’autorità ecclesiastica anche per associazioni private, la quale opinione, tra l’altro, si fonda sulla funzione che è riconosciuta all’autorità ecclesiastica verso tutte le associazioni; inoltre si deve sottoporre ad attento esame la natura di ciascuna associazione, che consta non solo dalla lettera di alcuni articoli dello statuto, ma dalla considerazione dell’origine, dell’evoluzione, del fine, delle opere e delle connessioni, che l’associazione presenta; la competenza, infine, della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica sulle associazioni «che vengono erette con la prospettiva che, dopo la previa preparazione, divengano a suo tempo istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica» (art. 111 Cost. Apost. Pastor bonus) non sembra che si debba riferire per ciò stesso alla sola competenza di cui gode sulle associazioni per diritto comune la competente autorità ecclesiastica.
3. Non sono ritenuti irreparabili i danni che sembrino da imputare alla stessa associazione piuttosto che alla mera esecuzione dell’atto impugnato; il commissario infatti nell’esercizio del suo compito è tenuto alle medesime norme che finora reggono l’associazione.
 francese
Commenti F.R. Aznar Gil – R. Román Sánchez, «Comentario», REDC 66 (2009) 731-739

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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