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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 13.11.2015, Prot. N. 49606/14 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Suppressionis consociationis Missionariorum X
Contenuto Recursus reiectionem in limine confirmandam esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 789.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 320 §§ 2-3
Massime
1. Suppressio consociationis christifidelium publicae est actus administrativus, quem competens Auctoritas ecclesiastica ad normam can. 320, §§ 2-3 ponit; huiusmodi actus minime considerari potest decretum extra iudicium quo poena irrogatur aut declaratur.
2. Competens Curiae Romanae Dicasterium, utpote Superior hierarchicus Episcopi, ei opportuna ad rem consilia dare potest, quin eo ipso sustineatur accusatio de imperiosa eiusdem Dicasterii voluntate ac de Episcopi defectu libertatis.
3. Distinctio inter suppressam consociationem publicam et illam privatam ab Auctoritate ecclesiastica sedulo servata est (in casu ex actis evincitur nexus inter praefatas consociationes in quo quidem exstat comprobata perseveratio in erroribus doctrinalibus, moralibus et disciplinaribus).
4. Vetitum constituendi novas consociationes membris consociationis suppressae impositum violationem legis haud constituit, cum sese referat tantummodo ad consociationes quae eundem finem consociationis suppressae habent.
Cf. etiam maximae decreti Secretarii sub prot. n. 49606/14 CA.
1. La soppressione di una associazione pubblica di fedeli è atto amministrativo che la competente Autorità ecclesiastica pone a norma del can. 320, §§ 2-3; un tale atto non può assolutamente essere considerato un decreto extragiudiziale di irrogazione o dichiarazione di una pena.
2. Il competente Dicastero della Curia Romana, in qualità di Superiore gerarchico del vescovo, può dargli opportuni suggerimenti al riguardo, senza che per questo si sostenga l’accusa di volontà prevaricatrice dello stesso Dicastero e di mancanza di libertà da parte del vescovo.
3. La distinzione tra la associazione pubblica soppressa e quella privata è stata diligentemente osservata dall’Autorità ecclesiastica (nel caso si desume dagli atti il nesso tra le menzionate associazione, nel quale appunto sta la provata perseveranza negli errori dottrinali, morali e disciplinari).
4. Il divieto imposto ai membri dell’associazione soppressa di costituire nuove associazioni non costituisce violazione di legge dal momento che si riferisca solo alle associazioni che hanno lo stesso fine dell’associazione soppressa.
Cf. anche le massime del decreto del Segretario nel prot. n. 49606/14 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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