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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 06.11.2015, Prot. N. 49525/14 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
Contenuto Recursus reiectionem in limine confirmandam esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 789.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 665 § 2; 696 § 1
Lumen gentium 42;  
Perfectae caritatis 14
Massime
1. Votum oboedientiae est praeceptum inter vota essentialia status religiosi, cum sine oboedientia deficiat perfecta caritas, ad quam religiosi tendere debent ad testimonium reddendum humilitatis atque oboeditionis Christi.
2. Inter pertinacem inoboedientiam et illegitimam absentiam nexus intercurrit; nam, illegitima absentia a domo religiosa praesumit inoboedientiam legitimis praescriptis Superiorum (quae inoboedientia in casu sese refert ad materiam gravem, seu ad illegitimam absentiam per semestre protractam).
3. Excusationes adductae (infirmitas et contractus laboris) absentiam a domo religiosa nullo modo iustificant, eius voluntatem inoboediendi hac in re potius confirmant.
Cf. etiam maximae decreti Secretarii sub prot. n. 49525/14 CA.
1. Il voto di obbedienza è un precetto tra i voti essenziali dello stato religioso, per cui senza obbedienza venga meno la perfetta carità, alla quale devono tendere i religiosi per rendere testimonianza della umiltà e dell’obbedienza di Cristo.
2. Tra la pertinace disobbedienza e l’illegittima assenza intercorre un nesso; infatti, l’illegittima assenza dalla casa religiosa presume la disobbedienza alle legittime disposizione dei Superiori (la disobbedienza nel caso si riferisce a materia grave, ossia all’illegittima assenza protratta per un semestre).
3. Le scuse addotte (malattia e contratto di lavoro) non giustificano in alcun modo l’assenza dalla casa religiosa, ma piuttosto confermano la volontà di disobbedire al riguardo.
Cf. anche le massime del decreto del Segretario nel prot. n. 49525/14 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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