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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 29.10.2015, Prot. N. 49756/14 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Prohibitionis ministerium sacrum in archidioecesi exercendi
Contenuto Recursus reiectionem in limine confirmandam esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 788.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 271 § 3
Massime
1. Condicio sacerdotis extra dioecesim incardinationis commorantis vigentibus conventionibus cum Episcopo incardinationis initis, regitur praescripto can. 271, § 3, adeo ut Episcopus alterius Ecclesiae particularis, iisdem conventionibus atque naturali aequitate servatis, iusta de causa licentiam ulterioris commorationis in suo territorio denegare possit.
2. Quae commoratio, cessantibus conventionibus, adeo precaria est ut Episcopus alterius Ecclesiae particularis licentiam exercitii ministerii sacerdotalis (cf. Decretum definitivum coram Herranz, diei 22 novembris 2008, prot. n. 39226/06 CA) et ulterioris commorationis in suo territorio denegare possit iusta de causa, dummodo nempe eius decisio non sit arbitraria.
3. Quae iusta causa haberi potest dubium de idoneitate sacerdotis ministerium pastorale exercendi (quod dubium in casu ex actis satis constat).
Cf. etiam maximae decreti Secretarii sub prot. n. 49756/14 CA.
1. La condizione del sacerdote che dimora fuori dalla propria diocesi di incardinazione è retta dal prescritto del can. 271, § 3, così che il vescovo dell’altra Chiesa particolare, osservate le medesime convenzioni e l’equità naturale, possa per giusta causa negare il permesso di ulteriore dimora nel suo territorio.
2. Questa dimora, cessate le convenzioni, è così precaria che il vescovo dell’altra Chiesa particolare possa negare il permesso di esercitare il ministero sacerdotale (cf. il decreto definitivo coram Herranz del 22 novembre 2008, prot. n. 39226/06 CA) e di dimorare ulteriormente nel suo territorio, per giusta causa, purché naturalmente la sua decisione non sia arbitraria.
3. Giusta causa può essere il dubbio circa la idoneità del sacerdote all’esercizio del ministero sacerdotale (e questo dubbio nel caso consta a sufficienza dagli atti).
Cf. anche le massime del decreto del Segretario nel prot. n. 49756/14 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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