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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 28.10.2022, Prot. N. 53090/17 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Exercitii ministerii sacerdotalis
coram Daneels
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2022 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2022.pdf
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1044; 1395 § 2
Massime
1. Nullo valido argumento in recursu ad Collegium adducto, impugnata in Congressu lata decisio reformanda non est.
2. In examine de denegata sacri ministerii exercitii redintegratione applicandum est criterium a Signaturae Apostolicae iurisprudentia circa restrictionem ministerii sacerdotalis elaboratum de iusta proportione inter causam et praeceptum servanda.
3. Non sustinetur contentio in casu prohibitum esse quodvis ministerium coram populo exercendum, si recurrens gaudeat «ability to celebrate the sacraments restricted to family occasions and celebrations with the M. [sodales scilicet] in which he was invited to concelebrate the liturgy»: nam etiam familia et sodales populi Dei constituunt portionem.
4. Cautelae [id est restrictiones] quotannis recognoscendae suapte natura non sunt in perpetuum impositae (in casu haud probatur non amplius requiri prudentiam quoad exercitium ministerii sacri ex parte recurrentis).
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 53090/17 CA.
1. Se non si adduce alcun valido argomento nel ricorso al Collegio, la decisione impugnata emessa in Congresso non si deve riformare.
2. Nell’esame sulla negata reintegrazione nell’esercizio del ministero sacro si deve applicare il criterio elaborato in merito alla restrizione del ministero sacerdotale dalla giurisprudenza della Segnatura Apostolica della giusta proporzione da osservare tra causa e precetto.
3. Non si sostiene l’obiezione che nel caso sia proibito l’esercizio di qualsiasi ministero in presenza di popolo, se il ricorrente goda dell’«abilità a celebrare i sacramenti limitatamente alle occasioni familiari e alle celebrazioni con i [confratelli] alle quali è invitato a concelebrare la liturgia»: anche la famiglia, infatti, e i confratelli costituiscono una porzione del popolo di Dio.
4. Le cautele [cioè le restrizioni] da rivedere ogni anno per la loro propria natura non sono imposte in perpetuo (nel caso non si prova che non è più richiesta prudenza quanto all’esercizio del ministero sacro da parte del ricorrente).
Cf. anche le massime del decreto del Congresso nel prot. n. 53090/17 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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