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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 13.04.2018, Prot. N. 52455/17 CA


Parte attrice Rev.ma Superiorissa generalis Instituti X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Revocationis dimissionis ab Instituto religioso.
coram Martínez Sistach
Pubblicazione Ius communionis 12 (2024) 135-148.
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Traduzioni hisp., Ius communionis 12 (2024) 135-148.
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 601; 696 § 1; 697, n. 2; 700; 1739
Massime
1. Circa actus administrativi rescissionem in recursu contentioso administrativo haec tenenda sunt: rescissio praesupponit actum administrativum validum; est actus constitutivus, non mere declarativus; causam supponit iustam, rationabilem, habita ratione adiunctorum casus et gravitatis laesionis.
2. Superior hierarchicus qui impugnatum actum administrativum rescindit (cf. can. 1739), legem violare censendus est si et quatenus rescissio causa nulla vel incongrua seu irrationabili vel nulla illegitimitate aut laesione illata nitatur (in casu nec causa congrua nec legis violatio nec laesio sodali recurrenti illata ad legitimam rescissionem concedendam apparet).
3. Plena facultas, quae datur, sese defendendi causa dimissionis dimetienda est, et in casu translationis, rationibus iisdem in praeceptis datis et libero accessu ad auctoritatem monitionis subscribentem. Cui facultati sese defendendi par habenda est altera monitio canonica, quae, quamquam explicite haud habuit illis facultatis mentionem, inclusit autem mentionem commercii epistolaris post priorem monitionem habiti, quod implicat idem commercium pergere posse, et si ceterum sodalis suum defensionis ius post monitionem facto exercuit, etiam in casu per petitionem exclaustrationis.
4. Nulla norma requirit subscriptionem notarii monitionibus apponendam.
1. In merito alla rescissione di un atto amministrativo nel ricorso contenzioso amministrativo si devono tenere presenti i seguenti punti: la rescissione presuppone un atto amministrativo valido; è un atto costitutivo, non meramente dichiarativo; suppone una causa giusta, ragionevole, tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della lesione.
2. Il Superiore gerarchico che rescinde un atto amministrativo impugnato (cf. can. 1739), si ritiene che violi la legge se e per quanto la rescissione non si fondi su nessuna causa o su una causa incongrua o irrazionale, o su nessuna illegittimità o lesione inferta (nel caso per la legittima concessione della rescissione non appare né una causa congrua né la violazione di una legge o una lesione inferta al sodale ricorrente).
3. La piena facoltà che si dà, di difendersi, deve essere commisurata alla causa della dimissione, nel caso del trasferimento, alle ragioni date nei medesimi precetti e al libero accesso all’autorità che sottoscrive le ammonizioni. È da ritenere adeguata a questa facoltà di difendersi la seconda ammonizione che, benché non abbia avuto l’esplicita menzione di quella facoltà, tuttavia incluse la menzione dello scambio di lettere avuto dopo la prima ammonizione, il che implica che lo stesso scambio può continuare, e che del resto il sodale di fatto esercitò il suo diritto di difesa dopo la ammonizione, anche nel caso attraverso la domanda di esclaustrazione.
4. Nessuna norma richiede che alle ammonizione debba essere apposta la firma del notaio.
 francese
Commenti J.M. Cabezas Cañavate, «Comentario», Ius communionis 12 (2024) 149-171.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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