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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 24.06.2022, Prot. N. 54776/20 CA


Parte attrice Exc.mus Archiepiscopus X
Parte convenuta Dicasterium pro Laicis, Familia et Vita
Oggetto Naturae iuridicae consociationis fidelium
coram Iannone
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2022 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2022.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 116 § 2; 123; 215; 301; 302; 313; 322; 1257 § 1; 1276 § 1; 1279 § 1
[CIC17] 100 § 1; 684; 685; 686 § 1; 687
Massime
1. Distinctione in Codice anno 1917 promulgato consociationes inter publicas et privatas haud exstante, erectio consociationis ante Codicem anno 1983 promulgatum publicam eiusdem naturam ipso facto non secumfert. Nam Signaturae Apostolicae iurisprudentia docet: «Consociationes iam existentes ante Codicis nunc vigentis promulgationem, seposita nominis quaestione – privati nempe vel publici – suam servant condicionem quam de facto et quoad substantiam iam habuerant. Nemini igitur licet, nec auctoritati ecclesiasticae, eis qualificationem tribuere quae anteactae condicioni prorsus contradicat. Pari autem modo consociationis non est arbitrarie et ad nutum suum mutare naturam ob fines qui intrinseci haud sunt consociationis ipsius substantiali vitae, prout ex historia clare desumi possit et debeat» (sententia definitiva coram Davino, diei 24 aprilis 1999, prot. 23966/93 CA, n. 5).
2. Nec formalis erectionis actus nec consociationis fines sufficiunt ad quaestionem de consociationum natura dirimendam. Ideo, iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, condicio facti ipsaque vita consociationis cribrandae sunt ad definiendam naturam iuridicam, sodalium nempe Auctoritatisque ecclesiasticae voluntas (in casu ex actis clare patet tum voluntas Auctoritatis ecclesiasticae, quae per annos egit uti consociatio de qua publica esset, tum Statutorum praescripta, quae sodalibus onera et officia tribuunt membra consociationum publicarum spectantia).
1. Dal momento che nel Codice promulgato nell’anno 1917 non esisteva una distinzione tra associazioni pubbliche e private, l’erezione dell’associazione prima del Codice promulgato nell’anno 1983 non comporta automaticamente la sua natura pubblica. La giurisprudenza della Segnatura Apostolica infatti insegna: «Le associazioni già esistenti prima della promulgazione del Codice ora vigente, trascurata la questione della denominazione – privata cioè o pubblica – conservano la propria condizione che di fatto e sostanzialmente già avevano. A nessuno quindi è lecito, neppure all’Autorità ecclesiastica, attribuire loro una qualificazione che affatto contraddica la condizione precedente. Allo stesso modo poi la associazione non può arbitrariamente e a suo piacere cambiare la natura per fini che non sono intriseci alla vita sostanziale della stessa associazione, come si possa e si debba desumere chiaramente dalla storia» (sentenza definitiva coram Davino del 24 aprile 1999, prot. 23966/93 CA, n. 5).
2. Né l’atto formale di erezione né i fini dell’associazione bastano a dirimere la questione della natura di una associazione. Perciò, secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica, si devono esaminare la condizione di fatto e la stessa vita dell’associazione al fine di definire la natura giuridica, ossia la volontà dei membri e dell’Autorità ecclesiastica (nel caso dagli atti appare chiaramente sia la volontà dell’Autorità ecclesiastica, che a lungo si comportò come se la associazione in oggetto fosse pubblica, sia gli articoli dello Statuto, che attribuiscono ai membri oneri e uffici che spettano a membri di associazioni pubbliche).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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