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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 24.06.2022, Prot. N. 55033/20 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Sandri
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2022 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2022.pdf
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 695; 1395 § 1
Massime
1. Praescriptum can. 695 latum non est ad vindicandum delictum vel emendandum reum, sed potius ad praecavenda damna pro communitate, quae praevaricator voti provocare potest.
2. Accusatione formali, reticitis tamen testium nominibus, peracta, in causis dimissionis ab instituto requiritur ut verba vel saltem ipsa argumenta testium obiective cognoscantur (cf. sententia definitiva coram Coccopalmerio diei 22 iunii 2002, prot. n. 31290/00 CA, p. 14); (in casu e responsione recurrentis evinci potest sodalem etiam facta et circumstantias cognovisse, quae identificationem testium permiserunt).
3. Ob pestilentiam v.d. COVID-19 competens Curiae Romanae Dicasterium causae pertractationi in Congressu legitime renuntiavit.
4. Ad probandum peccatum externum contra sextum Decalogi praeceptum inepta sunt vadimonia exhibita, quae in adhibitione locutionum vagarum convergant (cf. sententia definitiva coram Coccopalmerio diei 22 iunii 2002, prot. n. 31290/00 CA).
5. Vita religiosa communitaria, quae cohabitationem stabilem sub eodem tectu imponit, ad probandam permanentiam in peccato externo contra sextum Decalogi praeceptum inter sodales adduci nequit. Contra quam permanentiam exstant documenta circa tempus institutionis quae sive indolem sive operam recurrentis laudant et circa assertum peccatum externum nihil commemorant.
6. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam «scandalum, ex quo iustificatur dimissio religiosi, provenire debet directe ab eius modo sese gerendi, non vero a falsis accusationibus, quae callide ad finem intentum diffusae sint» (sententia definitiva coram Sabattani diei 20 ianuarii 1986, prot. n. 17156/85 CA, n. 14) nec, iuxta eiusdem iurisprudentiam, scandalum considerari potest strepitus ab investigatione vel a processu provocatus (cf. eadem sententia definitiva).
1. Il prescritto del can. 695 non è stato promulgato per vendicare un delitto o per emendare il reo, ma piuttosto per evitare danni alla comunità, quelli che può provocare chi non osserva il voto.
2. Fatta l’accusa formale, ma senza menzionare i nomi dei testimoni, nelle cause di dimissione dall’istituto si richiede che le parole o almeno le stesse prove dei testimoni siano conosciute oggettivamente (cf. sentenza definitiva coram Coccopalmerio del 22 giugno 2002, prot. n. 31290/00 CA, p. 14); (nel caso dalla risposta del ricorrente si può evincere che il sodale abbia conosciuto anche i fatti e le circostanze, che permisero la identificazione dei testimoni).
3. A motivo della pandemia cosiddetta COVID-19 il competente Dicastero della Curia Romana ha legittimamente omesso di trattare la causa in Congresso.
4. Per provare un peccato esterno contro il sesto comandamento non bastano testimonianze addotte, che convergano nella presentazione di espressioni vaghe (cf. sentenza definitiva coram Coccopalmerio del 22 giugno 2002, prot. n. 31290/00 CA).
5. La vita comunitaria religiosa, che comporta la coabitazione stabile sotto lo stesso tetto, non può essere addotta per provare la permanenza in un peccato esterno tra sodali contro il sesto comandamento. Contro la medesima permanenza sono i documenti del tempo della formazione, che lodano sia l’indole sia l’opera del ricorrente e nulla dicono dell’asserito peccato esterno.
6. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica «lo scandalo che giustifica la dimissione di un religioso, deve scaturire direttamente dal suo comportamento, non invece da false accuse diffuse astutamente allo scopo» (sentenza definitiva coram Sabattani del 20 gennaio 1986, prot. n. 17156/85 CA, n. 14) e neppure, secondo la medesima giurisprudenza, si può considerare scandalo il clamore provocato dall’indagine o dal processo (cf. la medesima sentenza definitiva).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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