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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 10.06.2022, Prot. N. 53880/18 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Suppressionis consociationis publicae fidelium
coram Daneels
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2022 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2022.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 320 § 2
Constitutio apostolica Pastor bonus Art. 111
Massime
1. Si et quatenus recurrens haudquaquam demonstraverit quod ne una quidem ex causis in impugnato Congressus decreto allatis est gravis, recursus reiciendus est.
2. In recursus examine sedulo ratio habenda est de peculiari consociationis condicione, quippe quae canonice erecta est ut cum tempore fieri posset societas vitae apostolicae. Casu vero quo fundatum dubium permaneret de genuina consociationis natura ecclesiali evidenter ad ulteriora procedi non posset, sed eiusmodi status rerum etiam ipsam consociationis rationem essendi attingeret.
3. Non sufficit ad persistentem conditoris influxum negandum assertio iuxta quam conditor ab annis nullo pollet officio in consociatione, immo non amplius ullum cum membris consociationis habet vinculum.
4. Conatus consociationis sese vigilantia competentis Episcopi subtrahendi ex petita sedis translatione confirmatur, quae diffidentiam erga Episcopum revelat, quae sua vice difficulter componi potest cum condicione consociationis clericalis publicae iuris dioecesani.
Cf. etiam maximae Congressus prot. n. 53880/18 CA.
1. Se e per quanto il ricorrente non abbia per nulla dimostrato che neppure una delle cause gravi addotte nel decreto del Congresso impugnato è grave, il ricorso deve essere rigettato.
2. Nell’esame del ricorso si deve tener conto attentamente della condizione peculiare dell’associazione, eretta appunto canonicamente per poter divenire col tempo società di vita apostolica. Nel caso però in cui permanesse un dubbio fondato sulla genuina natura ecclesiale dell’associazione, non si potrebbe evidentemente procedere ulteriormente, ma un tale stato di cose toccherebbe anche la stessa ragione di essere dell’associazione.
3. Non basta a negare il persistente influsso del fondatore l’asserzione secondo la quale il fondatore da anni non riveste alcun ruolo nell’associazione, anzi non ha più alcun legame con i membri dell’associazione.
4. Il tentativo dell’associazione di sottrarsi dalla vigilanza del vescovo competente è confermato dalla richiesta di trasferimento della sede, che rivela diffidenza verso il vescovo, che a sua volta è difficilmente conciliabile con la condizione di associazione clericale pubblica di diritto diocesano.
Cf. pure le massime del Congresso nel prot. n. 53880/18 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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