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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 10.06.2022, Prot. N. 54054/18 CA


Parte attrice D.nus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae X
coram Versaldi
Contenuto Constare de violatione legis in procedendo.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2022 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2022.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 201 § 2; 1734; 1737 § 2
Massime
1. Suspensio exsecutionis, quam ad instantiam remonstrantis Episcopus decreverit ad praescriptum can. 50 observandum, mere formalis scilicet inutilis consideranda haud est, adeo ut tantum suspensione exspirata habendum est decretum quo Episcopus remonstrationi respondet, ad recursum hierarchicum proponendum quod attinet (in casu compentens Curiae Romanae Dicasterium nullius fecit suspensionis tempus atque terminum ad recursum hierarchicum legitime proponendum a die decretae suspensionis supputavit).
2. Secundum communem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, recurrenti ex parte Auctoritatis ecclesiasticae in errorem inducto tempus non currit (cf. can. 201, § 2): error enim ab Auctoritate ecclesiastica in recurrentem inductus ignorantiae, de qua in praefato canone, aequatur (in casu Episcopus, decretum suppressionis confirmans, praescriptum can. 1737, § 2 indicavit quoad terminum recursus et Auctoritatem ad quam).
1. La sospensione dell’esecuzione che il vescovo, su istanza di chi ha presentato la rimostranza, abbia deciso al fine di osservare il prescritto del can. 50, non può essere considerata meramente formale ossia inutile; in tal guisa solo una volta che sia spirata la sospensione si deve considerare, ai fini della proposizione del ricorso gerarchico, il decreto con il quale il vescovo risponda alla rimostranza (nel caso il competente Dicastero della Curia Romana non ha tenuto conto del periodo della sospensione e ha computato il termine per proporre legittimo ricorso gerarchico dal giorno nel quale era stata decisa la sospensione).
2. Secondo la comune giurisprudenza della Segnatura Apostolica, il tempo non corre (cf. can. 201, § 2) per il ricorrente indotto in errore dalla Autorità ecclesiastica: l’errore, infatti, indotto nel ricorrente dall’Autorità ecclesiastica si equipara all’ignoranza di cui nel menzionato canone (nel caso il vescovo, confermando il decreto di soppressione, ha indicato il prescritto del can. 1737, § 2 quanto al termine per ricorrere e all’Autorità destinataria).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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