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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 14.12.2021, Prot. N. 55056/20 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Iudicii de merito circa exsecutionem sententiae diei 30 novembris 2017 et imminutionem providentiae, de qua in can. 281, § 2
coram Daneels
Contenuto Ad I. Constare de violatione art. 93, § 4 Legis propriae Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae.
Ad II. Negative.
Ad III. Competere restitutionem expensarum.
Ad IV. Competere reparationem bonae famae.
Note Cf. decisione del Collegio prot. n. 51606/16 CA , 30 novembre 2017.
Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2021 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2021.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 128; 281 § 2
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Art. 93 § 4
Massime
1. Cum Summus Pontifex iudicium de merito Signaturae Apostolicae commiserit, sola ipsa competentia in re gaudet.
2. Restrictum fere ex toto exercitium omnium facultatum sacerdotalium, eo vel magis si additur vetitum habitum clericalem deferendi, valde appropinquat poenae dimissionis e statu clericali, quae quidem poena nonnisi ob delicta gravissima in iure definita, normis processus poenalis servatis, et certitudine morali de delicto gravissimo eiusque imputabilitate obtenta, imponi potest.
3. Maximi utique momenti est protectio minorum, de qua autem mediis licitis et aequa ratione servata curandum est. Vitandum utique est scandalum, dummodo sit fundatum et non pharisaicum vel fructus sensibilitatis super excitatae. Hac in re habetur Episcoporum officium rectam conscientiam fidelium efformandi.
4. His duobus principiis prae oculis habitis, aequa ratio seu proportio tantummodo haberi potest inter facta non delictuosa, seu imprudentiam, et restrictionem exercitii ministerii sacri solummodo erga pueros (in casu, proinde, revocantur restrictiones exercitii ministerii sacerdotalis recurrenti impositas, vetito tamen exercitio ministerii pastoralis erga pueros. Quotannis ex parte Episcopi examinandum est utrum, necne, illud vetitum tolli possit).
5. Quin sit Signaturae Apostolicae videre de actibus administrativis generalibus seu de normis dioecesanis quoad providentiae mensuram omnibus sacerdotibus “sine officio” tribuendam, ad recurrentem spectat ea providentiae mensura, quae in iisdem normis dioecesanis pro presbyteris “sine officio” statuitur.
6. Restitutio ex iustitia competit recurrenti expensarum reapse factarum in recurrendo pro exsecutione sententiae definitivae seu restitutio aequi honorarii advocato in loco ad rem solvendi vel soluti.
7. Recurrente restitutionem bonae famae petente, quae laesa esset nuntiis a dioecesi publici iuris factis, ne habeatur falsa aestimatio de eiusdem recurrentis condicione, dioecesis, infra mensem a sententia rite publicata, de ea notitias paret easque, obtenta Signaturae Apostolicae approbatione, statim publici iuris faciat in ephemeridibus dioecesis eiusque situ interretiali.
1. Dato che il Sommo Pontefice ha commesso il giudizio di merito alla Segnatura Apostolica, essa unicamente gode di competenza in materia.
2. L’esercizio quasi del tutti ristretto di tutte le facoltà sacerdotali, soprattutto se gli si aggiunge il divieto di portare l’abito clericale, si avvicina molto alla pena della dimissione dallo stato clericale, che è per la verità una pena che si può imporre solo per delitti gravissimi definiti nel diritto, osservate le norme del processo penale e raggiunta la certezza morale di un delitto gravissimo e della sua imputabilità.
3. La protezione dei minori è senza dubbio della massima importanza e di essa d’altronde ci si deve occupare con strumenti leciti e in modo proporzionato. Si deve certo evitare lo scandalo, purché sia fondato e non farisaico o frutto di una sensibilità sopramodo provocata. In questo è dovere dei vescovi formare la retta coscienza dei fedeli.
4. A partire da questi due principi, si può avere una equa relazione o proporzione tra fatti non delittuosi, ossia tra imprudenza, e la restrizione del solo esercizio del ministero sacro rivolto ai bambini (nel caso, perciò, si revocano le restrizioni dell’esercizio del ministero sacro imposte al ricorrente, proibito tuttavia l’esercizio del ministero pastorale rivolto ai bambini. E ogni anno questa proibizione deve essere soggetta ad esame da parte del vescovo, se cioè si possa togliere o no).
5. Senza che sia della Segnatura Apostolica giudicare di atti amministrativi generali ossia delle norme diocesane sull’importo della previdenza che spetta a tutti i sacerdoti “senza ufficio”, al ricorrente spetta l’importo di previdenza che nelle medesime norme diocesane è stabilito per i presbiteri “senza ufficio”.
6. Al ricorrente spetta per giustizia la restituzione delle spese fatte nel ricorso per la esecuzione della sentenza definitiva ossia la restituzione dell’equo onorario da pagare o pagato all’avvocato locale.
7. Poiché il ricorrente chiede la restituzione della buona fama, che sarebbe stata lesa dai comunicati pubblicati dalla diocesi, allo scopo che non si abbia una errata immagine della condizione dello stesso ricorrente, la diocesi, entro un mese dalla data di pubblicazione della sentenza, prepari un comunicato sulla stessa e, ottenuta la approvazione della Segnatura Apostolica, lo pubblichi subito nelle riviste della diocesi e nel suo sito internet.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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