Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 03.12.2021, Prot. N. 53788/18 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Exercitii ministerii sacerdotalis
coram Mamberti
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo.
Recurrenti restituendam esse cautionem necnon honorarium Patroni a Congregatione solvendum fore.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2021 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2021.pdf
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 277 § 2; 277 § 3; 384; 764; 835 § 2; 906; 974 § 1; 976; 986 § 2; 1348
Massime
1. Ad impositionem praecepti processus poenalis iudicialis vel administrativus non requiritur, sed observantia cann. 50 et 51 sufficit.
2. Ante processum poenalem vel recursum pendentem nominatio et praesentia Patroni nulla lege requiritur (in casu iuxta partis recurrentis Patronus consensus ad examen et investigationem peritalem extortus esset).
3. Episcopo ob gravem vel iustam causam facultates ab eo concessas revocare licet, etiam ob dubium positivum et probabile circa idoneitatem sacerdotis ad facultatem recipiendam confessiones excipiendi. Simili modo facultatem praedicandi Ordinario licet ob iustam causam restringere vel revocare (cf. can. 764).
4. Potestas Episcopi eucharisticas celebrationes moderandi iuxta constantem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam ablationem totalem exercitii praefatae facultatis, ab ipso legislatore concessae non comprehendit (in casu vetitum cuiuscumque celebrationis publicae sacramenti Eucharistiae sine expressa licentia Episcopi proportionalis non evadit condicioni recurrentis tempore emanationis impugnati decreti; nam valde improbabilis est ut Episcopus licentiam futuris temporibus concedat).
5. Iurisprudentia Signaturae Apostolicae defectum proportionalitatis inter inobservantiam legis non poenalis et impositam facultatum restrictionem recenset non est inter vitia quae ad meritum pertinent, sed inter violationes legis in decernendo.
6. Praescriptum can. 906 minime de prohibitione celebrationis publicae agit, sed solummodo de circumstantiis, in quibus celebratio sine praesentia fidelium legitima consideranda est.
7. Damna reparanda peti possunt etiam tantum sub specie restitutionis expensarum processualium (in casu iudices decreverunt recurrenti restituendam esse cautionem necnon honorarium Patroni a Curiae Romanae Dicasterio solvendum).
1. Per imporre un precetto non si richiede un processo penale giudiziale o amministrativo, ma basta osservare i canoni 50 e 51.
2. Prima della pendenza di un processo penale o di un ricorso non si richiede la nomina e la presenza di un avvocato (nel caso secondo l’avvocato del ricorrente il consenso per l’esame e l’indagine del perito era stato estorto).
3. È lecito al vescovo per una grave o giusta causa revocare le facoltà che lui ha concesso, anche per il dubbio positivo e probabile dell’idoneità del sacerdote a ricevere la facoltà di ascoltare le confessioni. Analogamente è lecito all’Ordinario restringere o revocare per una giusta causa la facoltà di predicare (cf. can. 764).
4. La potestà del vescovo di regolare le celebrazioni eucaristiche non comprende, secondo la costante giurisprudenza della Segnatura Apostolica, la totale perdita dell’esercizio della facoltà di celebrare l’Eucaristia, concessa dallo stesso legislatore (nel caso il divieto di qualunque celebrazione pubblica del sacramento dell’Eucaristia senza l’espressa licenza del vescovo non risulta proporzionato alla condizione del ricorrente al momento della emanazione del decreto impugnato; infatti è molto improbabile che il vescovo in futuro conceda la licenza).
5. La giurisprudenza della Segnatura Apostolica recensisce la mancanza di proporzionalità tra l’inosservanza di una legge non penale e l’imposizione di restrizioni delle facoltà non già tra i vizi che riguardano il merito, ma tra le violazioni della legge nella decisione.
6. Il prescritto del can. 906 non tratta della proibizione della celebrazione pubblica, ma solo delle circostanze nelle quali la celebrazione senza la presenza di fedeli è da considerare legittima.
7. La riparazione dei danni di può chiedere anche solo sotto l’aspetto della restituzione delle spese processuali (nel caso i giudici hanno deciso che la cauzione dovesse essere restituita al ricorrente e che l’onorario dell’avvocato fosse saldato dal Dicastero della Curia Romana).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=398&lang=IT