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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 26.03.2021, Prot. N. 51822/16 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Exercitii ministerii coram populo; sustentationis
coram Burke
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2021 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2021.pdf
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 281 § 2
Massime
1. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam prohibitio exercendi potestatem per praeceptum disciplinare clerico imponi potest etiam citra delictum, ob iustam et proportionatam causam eaque perdurante (in casu Ordinarius prohibitionem imposuit ad praecavendum periculum scandali).
2. Scandalum oritur non solummodo a crimine patrato sed etiam ex modo sese gerendi indigno (in casu plurimae denuntiationes causam iustam et proportionatam inter periculum scandali et decisiones impugnatas comprobant).
3. Clericus ad ministerium quoquo modo ab Ordinario inhabilis renuntiatus, ius habet ad praevidentiam sicut quilibet clericus dioecesanus inhabilis.
1. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica si può imporre a un chierico una proibizione di esercitare il ministero, anche senza che ci sia delitto, per una giusta e proporzionata causa e finché la medesima causa perdura (nel caso l’Ordinario impose una proibizione per prevenire il pericolo di scandalo).
2. Lo scandalo nasce non solo da un delitto commesso, ma anche da un modo indegno di comportarsi (nel caso le moltissime denunce comprovano la causa giusta e proporzionata tra il pericolo di scandalo e le decisioni impugnate).
3. Il chierico dichiarato in qualsiasi modo dall’Ordinario inabile al ministero, ha diritto alla previdenza come qualsiasi chierico diocesano inabile.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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