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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Collegii del 26.03.2021, Prot. N. 53812/18 CA


Parte attrice D.nus X et D.na Y
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis ecclesiae X in usum profanum
coram Daneels
Contenuto Reformandum esse decretum Congressus dumtaxat quatenus ad disceptationem admissus non erat recursus.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2021 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2021.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 127 § 1; 166; 1222 § 2; 1526 § 1; 1540 § 1; 1541
Lex propria Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis Art. 73 § 1
Massime
1. Si, recursu contentioso administrativo in Congressu utpote manifeste fundamento carente reiecto, aliquod fundatum dubium de legitimitate impugnatae decisionis exsurgit, recursus ad disceptationem coram Iudicibus admittendus erat et consequenter decretum in Congressu latum reformandum est.
2. Consensus parochi ecclesiae reducendae in usum profanum a praescripto can. 1222, § 2 haudquaquam requiritur.
3. Praescriptum can. 1222, § 2, ad legitimam ecclesiae reductionem in usum profanum, praevium requirit consilii presbyteralis consilium, ad quod pandendum consilium convocari debet ad normam can. 166, nisi aliter iure particulari aut proprio cautum sit (cf. can. 127, § 1). In casu tantum in actis prostat attestatio quaedam de singulis quibusdam membris per cursum electronicum respondentibus (ad rem refertur sententia definitiva coram Rouco Varela diei 27 novembris 2012, prot. n. 46165/11 CA). Patet clara contradictio interna inter ipsam attestationem de adunatione habita et acta eidem attestationi adnexa: actum proinde est de auditione singulorum membrorum, qua in sessione praesentes dicuntur ii tantum qui responderunt.
4. Ecclesia de facto diu clausa et re adhuc examinanda solummodo in procedendo, petita impugnatae suspensio decisionis non est concedenda.
1. Se, una volta rigettato in Congresso il ricorso contenzioso amministrativo come manifestamente carente di fondamento, sorge un qualche dubbio fondato sulla legittimità della decisione impugnata, il ricorso era da ammettere alla discussione di fronte ai Giudici e conseguentemente il decreto emanato in Congresso deve essere riformato.
2. Il consenso del parroco della chiesa da ridurre ad uso profano non è per nulla richiesto dal prescritto del can. 1222, § 2.
3. Il prescritto del can. 1222, § 2, per la legittima riduzione di una chiesa ad uso profano richiede il consiglio previo del consiglio presbiterale, per la cui effettuazione si deve convocare il consiglio a norma del can. 166, a meno che sia stabilito diversamente dal diritto particolare o proprio (cf. can. 127, § 1). Nel caso in atti si trova solo una certa attestazione di risposte date per posta elettronica da alcuni singoli membri (al riguardo si fa riferimento alla sentenza definitiva coram Rouco Varela del 27 novembre 2012, prot. n. 46165/11 CA). È evidente la chiara contraddizione interna tra quell’attestazione di una riunione che si sarebbe realizzata e gli atti annessi alla stessa attestazione: si è trattato perciò dell’ascolto di singoli membri, nella cui sessione si dicono presenti solo quelli che avevano risposto.
4. Dal momento che la chiesa è chiusa di fatto da molto tempo e la questione ancora da esaminare è solo quanto alla procedura, non deve essere concessa la richiesta sospensione della decisione impugnata.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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