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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 12.03.2021, Prot. N. 53102/17 CA


Parte attrice D.na X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis ecclesiae X in usum profanum
coram Versaldi
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2021 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2021.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1222 § 2
Massime
1. Merae oblationes ad aedificationem vel conservationem ecclesiae minime gignunt ius quaesitum circa futuram destinationem ecclesiae, nisi iura constituant quae ad normam can. 1222, § 2 in eadem ecclesia vindicari possint.
2. Causae ponderandae sunt tempore quo decretum reductionis in usum profanum ab Ordinario latum et a competenti Curiae Romanae Dicasterio confirmatum est.
3. Constans Signaturae Apostolicae iurisprudentia requirit quod saltem una ex causis sufficienter gravis sit, ut iam sola motivum reductionis ecclesiae in usum profanum praebeat (in casu iuxta impugnatum decretum sufficeret combinatio causarum non gravium examine obiectivo ponderata, scilicet non arbitrario diversorum factorum concretorum in singulo casu, exempli gratia e circumstantiis, ex rerum condicione loci, oeconomiae vel nummariae necnon propositionibus communitatis fidelium; quam adversus opinionem refertur sive decretum Congressus diei 22 iunii 2016, prot. n. 49967/15 CA, p. 5 sive declaratio circa exsecutionem sententiae definitivae coram Felici diei 8 aprilis 1978, prot. n. 9036/77 CA).
4. Principium iuxta quod ad novam ecclesiam erigendam venditio et demolitio ecclesiarum iam exstantium licita esset, minime congruit cum destinatione primaria ecclesiae ad cultum divinum; causa gravis reducendi ecclesiam in usum profanum utcumque non habetur si quomodocumque deficiat nexus causalis inter decretum impugnatum et possibilitatem exstruendi novam ecclesiam.
1. Semplici offerte per la costruzione o la conservazione di una chiesa non danno assolutamente il diritto acquisito sulla futura destinazione della chiesa, a meno che non costituiscano i diritti che a norma del can. 1222, § 2 si possano rivendicare sulla stessa chiesa.
2. Le cause sono da valutare nel momento nel quale il decreto di riduzione ad uso profano è stato emanato dall’Ordinario e confermato dal competente Dicastero della Curia Romana.
3. La costante giurisprudenza della Segnatura Apostolica richiede che almeno una delle cause sia sufficientemente grave, così che già una sola offra il motivo per la riduzione della chiesa ad uso profano (nel caso secondo il decreto impugnato sarebbe sufficiente il cumulo di cause non gravi valutato con un esame oggettivo, ossia non arbitrario, dei diversi fatti concreti nel singolo casi, come per esempio, dalle circostanze, dalla situazione del luogo, dell’economia e delle finanze, nonché degli intendimenti della comunità dei fedeli; contro questa opinione si fa riferimento sia al decreto del Congresso del 22 giugno 2016, prot. n. 49967/15 CA, p. 5 sia alla dichiarazione circa l’esecuzione della sentenzi definitiva coram Felici dell’8 aprile 1978, prot. n. 9036/77 CA).
4. Il principio secondo il quale per erigere una nuova chiesa sarebbe lecito vendere e demolire di chiese esistenti, non è per nulla compatibile con la primaria destinazione al culto divino della chiesa; la causa grave per ridurre una chiesa ad uso profano comunque non si ha nel caso in cui in qualsiasi modo manchi il nesso causale tra il decreto impugnato e la possibilità di costruire la nuova chiesa.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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