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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 12.03.2021, Prot. N. 54192/19 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Iannone
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2021 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2021.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 601; 605; 618; 695; 696 § 1; 1321 § 1
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae apostolicae Art. 74 § 2;  
Ordinatio generalis Romanae Curiae Art. 135 § 1
Massime
1. Competens Curiae Romanae Dicasterium, quippe quod petitionem novae audientiae reiciat suam simpliciter decisionem confirmans vel se nihil addere velle statuens vel terminum peremptorium elapsum declarans, terminos ad recurrendum non reaperit. Si econtra idem Dicasterium examine detegit petitionem nihil novum continere, quod utpote brevissimum, sed novum argumentum considerari potest, termini ad recurrendum reaperiuntur.
2. Nulla exstat lex universalis vel iuris proprii praescriptum, quae praecepta ope cursus publici – cursu electronico excluso – transmittenda praescribat (in casu recurrens praecepta eidem notificata regulariter recepit nec de earum authenticitate umquam dubitavit; quin immo et ipsa cursu eletronico respondit).
3. Dimissionis causae sint graves, in se vel ob circumstantias, externae, etiamsi haud necessarie publicae vel notoriae, imputabiles et iuridice comprobatae. Agitur in substantia de requisitis in can. 1321, § 1 circa imputabilitatem delicti statutis, quamquam dimissio de qua in can. 696, § l, naturam poenalem haudquaquam prae se fert, quam ob rem ne sermo quidem haberi potest de praescriptione (ad rem refertur decretum Congressus diei 9 maii 2019, prot. n. 53179/17 CA, n. 5).
4. Confusio quaedam in redactione trium praeceptorum relate ad futuram destinationem irrepta, dimissionis legitimitatem non inficit dummodo assignatio definitiva clare pateat.
5. Examen condicionis salutis, quae grave incommodum ad praecepto oboediendum constituit, solummodo ad tempus praeceptorum oboedientiae et monitionum canonicarum pertinet, quorum inobservantia dein ad decretum dimissionis conduxit.
6. Iter ab Australia ad Hispaniam in aëronavi tempore praecepti et monitionum grave incommodum constituebat cum periculo, documentis medicis comprobato, pro sodalis vita vel saltem eius statu salutis.
1. Il competente Dicastero della Curia Romana, che rigetti la domanda di nuovo esame confermando semplicemente la sua decisione oppure stabilendo di non voler aggiungere nulla o dichiarando il termine perentorio scaduto, non riapre i termini per ricorrere. Se invece lo stesso Dicastero rileva dall’esame che la domanda non contiene niente di nuovo, il che si può considerare come un brevissimo, ma nuovo argomento, i termini per ricorrere si riaprono.
2. Non vi è nessuna legge universale o prescritto del diritto proprio che prescriva che i precetti debbano essere trasmessi via posta – esclusa la posta elettronica – (nel caso la ricorrente ricevette regolarmente i precetti notificati alla medesima né mai dubitò della loro autenticità; anzi lei stessa rispose con posta elettronica).
3. Le cause di dimissione siano gravi, in se stesse o per le circostanze, esterne, anche se non necessariamente pubbliche o notorie, imputabili e giuridicamente comprovate. Si tratta in sostanza dei requisti stabiliti nel can. 1321, § 1 per l’imputabilità di un delitto, benché la dimissione di cui al can. 696, § l, non comporti assolutamente natura penale, per cui non si può neppure parlare di prescrizione (si fa riferimento al decreto del Congresso del 9 maggio 2019, prot. n. 53179/17 CA, n. 5).
4. Una certa confusione insinuatasi nella redazione dei tre precetti in relazione alla futura destinazione non vizia la legittimità della dimissione purché la destinazione definitiva sia chiaramente nota.
5. L’esame della condizione di salute, che costituisce grave incomodo ad obbedire al precetto, riguarda solo il tempo dei precetti di obbedienza e delle ammonizioni canoniche, la cui inosservanza condusse poi al decreto di dimissione.
6. Il viaggio in aereo dall’Australia alla Spagna al momento del precetto e delle ammonizioni costituiva un grave incomodo con pericolo per la vita della sodale o almeno per il suo stato di salute, come comprovato da documenti medici.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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