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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 12.03.2021, Prot. N. 54067/18 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Poenalis
coram Daneels
Pubblicazione Periodica 114 (2025) 666-684
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Traduzioni it., Periodica 114 (2025) 667-685
Contenuto Constare de violatione legis in procedendo et in decernendo.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2021 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2021.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 16 § 3; 128; 193; 196 § 1; 1281 § 1; 1296; 1340 § 1; 1342 § 2; 1377; 1389 § 1; 1389 § 2; 1717 § 3; 1728 § 2
Massime
1. Praescriptum can. 1389, § 1 non respicit abusum pro quo iam lege vel praecepto poena sit constituta (in casu proinde non respicit delictum alienationis bonorum ecclesiasticorum, de qua in can. 1377).
2. Delicta de quibus in cann. 1377 et 1389, § 1, praesupponunt dolum; de quo dolo dubium extollitur – nam in dubiis in re poenali benigniora praeferenda est sententia – si, exempli causa, organa vigilantiae praeposita nihil ad rem animadvertebant de modo res oeconomicas gerendi consueto ac pacifico; si mos agendi praepositorum facile in errorem inducebat eorum modum agendi approbatum esse; si nulla admonitio ad munus rectius exercendum foras data est.
3. Amotio ab officio utpote poena ob delictum per decretum poenale imposita re vera privatio habenda est, quae utpote poena perpetua imponi potest per iudicium poenale, minime vero per proceduram poenalem administrativam (constat igitur, in casu, de violatione legis in procedendo ex parte competentis Curiae Romanae Dicasterii, quippe quod per viam administrativam procedat in re quae per viam iudicialem pertractanda esset, verum etiam in decernendo, quatenus confirmet decisionem impugnatum utpote iuri conformem in procedendo).
4. Iuxta communem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam competens Curiae Romanae Dicasterium violat legem in decernendo si et quatenus confirmet actum impugnatum quod legem violaverit in procedendo.
5. Frustra arguitur contra recurrentem ipsum delicum confessum non esse; nam accusatus ad confitendum delictum non tenetur (cf. can. 1728, § 2).
6. Sententia ligat tantum personam recurrentis et rem afficit pro qua data est (in casu sententia non afficit cetera collegii membra, quippe qui tempore opportuno decisiones adversas haudquaquam impugnaverunt).
1. Il prescritto del can. 1389, § 1 non riguarda un abuso per il quale sia già costituita una pena da una legge o da un precetto (nel caso perciò non riguarda il delitto di alienazione di beni ecclesiastici, di cui nel can. 1377).
2. I delitti di cui ai cann. 1377 e 1389, § 1, presuppongono il dolo, del quale si evidenzia il dubbio – infatti nei dubbi in materia penale si deve preferire la opinione più benevola – se, per esempio, gli organi deputati alla vigilanza non facevano nessuna osservazione sul modo consueto e pacifico con il quale erano condotte gli affari economici; se il modo comune di agire dei preposti induceva facilmente in errore che il loro modo di procedere fosse approvato; se non sia stata data alcuna ammonizione per un esercizio più retto del proprio compito.
3. La rimozione dall’ufficio imposta come pena per un delitto tramite un decreto penale è in realtà una privazione, la quale, come pena perpetua, può essere imposta con un giudizio penale, ma non assolutamente attraverso una procedura penale amministrativa (consta perciò, nel caso, della violazione della legge in procedendo da parte del competente Dicastero della Curia Romana, in quanto proceda attraverso la via amministrativa in una materia che dovrebbe essere trattata per la via giudiziale, ma anche in decernendo, in quanto confermi la decisione impugnata come conforme in procedendo al diritto.
4. Secondo la comune giurisprudenza della Segnatura Apostolica viola la legge in decernendo il competente Dicastero della Curia Romana se e per quanto confermi un atto impugnato che abbia violato la legge in procedendo.
5. Si rileva inutilmente contro il ricorrente che egli non abbia confessato il delitto; infatti l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (cf. can. 1728, § 2).
6. La sentenza lega solo la persone del ricorrente e dispone della materia per la quale è stata data (nel caso la sentenza non dispone circa gli altri membri del collegio, che appunto non hanno per nulla impugnato in tempo dovuto le decisione sfavorevoli).
 francese
Commenti G.P. Montini, «Delitti in ambito economici e vigilanza. Commento alla sentenza definitiva della segnatura Apostolica nella causa prot. n. 54067/18 CA», Periodica 114 (2025) 686-704.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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