Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 25.06.2020, Prot. N. 52263/16 CA


Parte attrice D.nus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis ecclesiae X in usum profanum
coram Sandri
Contenuto Non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2020 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2020.pdf
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1222 § 1; 1222 § 2; 1526 § 1
Massime
1. Etiam in recursu contentioso administrativo viget lex processualis: «Onus probandi incumbit ei qui asserit» (can. 1526, § l), nisi iam palam appareat legem violatam esse (in casu non probatur excessus discretionalitatis circa gravem causam ex parte Episcopi).
2. Non agitur de iudicio utrum ecclesia «nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non detur eam reficiendi» (can. 1222, § 1), sed potius utrum «aliae graves causae suadeant ut ... ecclesia ad divinum cultum amplius non adhibeatur» (can. 1222, § 2). Utique non agitur de absoluta impossibilitate onus conservationis sustinendi. Perpendenda tamen non est mera possibilitas physica et oeconomica conservationis, a recurrentibus utique promissa (in casu etiam ceterae expensae ordinariae vitae paroecialis perpendendae sunt, habita ratione reditus membrorum paroeciae et exspectationum circa futuras mutationes demographicas et oeconomicas).
3. Episcopus et dein competens Curiae Romanae Dicasterium non violaverunt legem, quia causa oeconomica gravis facta est in circumstantiis concretis loci (in casu circumstantiae quaedam, exempli gratia, adducuntur, inter quas imminutio fidelium, qui in vita ecclesiali intersunt et conceptum sat dubium circa dioecesim et eius actionem pastoralem a recurrentibus patefactam).
1. Anche nel ricorso contenzioso amministrativo vige la legge processuale: «L’onere della prova cade su chi asserisce» (can. 1526, § l), a meno che appaia già con evidenza che la legge è stata violata (nel caso non è provato un eccesso di discrezionalità circa la grave causa da parte del vescovo).
2. Non si tratta di giudicare se la chiesa «non possa in alcun modo essere usata per il culto divino e non si dia la possibilità di restaurarla» (can. 1222, § 1), ma piuttosto se «altre gravi cause suggeriscano che ... la chiesa non sia più usata per il culto divino» (can. 1222, § 2). Certo non si tratta della impossibilità assoluta di sostenere l’onere della conservazione. Non si deve tuttavia valutare la mera possibilità fisica e economica della conservazione che i ricorrenti certo hanno promesso (nel caso devono essere prese in considerazione anche le altre spese della vita ordinaria della parrocchia, secondo il reddito dei membri della parrocchia e le aspettative dei futuri cambiamenti demografici ed economici).
3. Il vescovo e poi il competente Dicastero della Curia Romana non hanno violato la legge perché la causa economica è divenuta grave nelle concrete circostanze locali (nel caso si adducano alcune circostanze tra le quali per esempio, la diminuzione dei fedeli praticanti e l’opinione assai discutibile sulla diocesi e la sua attività pastorale manifestata dai ricorrenti).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=390&lang=IT