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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 17.03.2020, Prot. N. 53018/17 CA


Parte attrice D.na X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Martínez Sistach
Contenuto Constare de violatione legis in procedendo et in decernendo.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2020 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2020.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 18; 700
Lex propria Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis art. 73 § 2, n. 1
Massime
1. Recursus, utpote undecimo die, scilicet extra terminum peremptorium decem dierum, de quo in can. 700, interpositus, reiectus haud habendus est si competens Curiae Romanae Dicasterium ad recurrentem declaraverit «hemos recibido la documentación», scilicet confìrmavit receptionem recursus, praetermissa quaestione de eius legitima interpositione, atque, in exspectatione ulteriorum notitiarum, recurrentem certiorem fecit de effectu suspensivo recursus ad normam can. 700.
2. Omissio notificationis decreti quo sodalis dimittitur iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam tantum exsecutionem dimissionis praepedit, minime tamen recursum, de quo in can. 700, irritum vel illegitimum reddit.
3. Recursum ante validam notificationem decreti dimissionis interponi non posse, coarctat ius recurrendi contra principium strictae interpretationis cui subsunt leges liberum iurium exercitium coercentes (cf. can. 18). Signaturae Apostolicae iurisprudentia enim admittit recursum contra decisionem latam etiamsi nondum notificata fuisset (cf. art. 73, § 2, n. 1 Legis propriae), cum nullus terminus peremptorius pro legitima notificatione actus impugnati a lege universali datus fuerit (ad rem refertur sententia definitiva diei 20 ianuarii 1986 coram Silvestrini, prot. n. 17156/85 CA).
4. Recursus post serotinam decreti dimissionis notificationem propositus non utpote novus recursus habendus est, sed potius procecutio et perfectio primi recursus, eo quod idem est petitum, nempe rescissio decreti dimissionis, et eadem ac ratio petendi in utroque recursu.
1. Un ricorso interposto l’undicesimo giorno, ossia fuori del termine perentorio di dieci giorni di cui al can. 700, non si può considerare rigettato se il competente Dicastero della Curia Romana, tralasciando la questione della sua legittima proposizione, abbia dichiarato al ricorrente «abbiamo ricevuto la documentazione», abbia così confermato la ricezione del ricorso, e, in attesa di ulteriori notizie, abbia reso noto al ricorrente dell’effetto sospensivo del ricorso a norma del can. 700.
2. La omissione della notificazione del decreto di dimissione di un sodale secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica impedisce solamente la esecuzione della dimissione, ma non rende assolutamente nullo o illegittimo il ricorso di cui al can. 700.
3. Che un ricorso non possa essere proposto prima della valida notificazione del decreto di dimissione coarta il diritto di ricorrere contro il principio di stretta interpretazione al quale soggiacciono le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti (cf. can. 18). La giurisprudenza della Segnatura Apostolica infatti ammette un ricorso contro una decisione presa ancorché non ancora notificata (cf. art. 73, § 2, n. 1 della Legge propria), dal momento che per la legittima notificazione di un atto impugnato non sia dato un termine perentorio dalla legge universale (al riguardo si fa riferimento alla sentenza definitiva del 20 gennaio 1986 coram Silvestrini, prot. n. 17156/85 CA).
4. Un ricorso proposto dopo la ritardata notificazione di un decreto di dimissione non si deve considerare un nuovo ricorso, ma piuttosto la prosecuzione e il perfezionamento di un primo ricorso, per il fatto che identica è la domanda, naturalmente la rescissione del decreto di dimissione, e identica la ragione della domanda in entrambi i ricorsi.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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