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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 25.06.2020, Prot. N. 52362/16 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Sustentationis
coram Versaldi
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2020 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2020.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 57 § 1; 271 § 2; 281 § 1; 281 § 2; 384; 538 § 3; 1350 § 1
Massime
1. In dioecesi ubi vigeat consuetudo iuxta quam ad necessitates sacerdotum infirmitate, invaliditate vel senectute laborantium providendas, prospicitur per eorum collocationem apud paroeciam, ubi ipsi habitationem et victum accipiunt, necnon adiumentum a fidelibus et confratribus libenter oblatum, praxis haec tamquam norma habenda est, et hac in re nulla violatio legis habetur, quia - iuxta clausulam quae in can. 281, § l, invenitur - considerandae sunt etiam condiciones tum ipsius muneris naturae, tum locorum temporumque.
2. Recurrens iure gaudet accipiendi sustentationem iuxta consuetudinem in Ecclesia particulari vigentem, non autem iure recipiendi maius quam accipiunt ceteri sacerdotes aegri vel seni eiusdem dioecesis.
3. Sacerdos in propriam dioecesim rediens, illic omnibus gaudebit iuribus, quae haberet si in ea sacro ministerio addictus semper fuisset (cf. can. 271, § 2), scilicet iis quibus gaudent ceteri sacerdotes eiusdem dioecesis qui in ea manent (in casu, expleto servitio in alia dioecesi, recurrenti exinde non oritur ius obtinendi maiorem subventionem, iuxta consuetudinem in alia dioecesi vigentem).
1. Nella diocesi dove viga la consuetudine secondo la quale per le necessità dei sacerdoti colpiti da malattia, invalidità o vecchiaia si prospetta la loro collocazione presso una parrocchia, dove ricevono vitto e alloggio, nonché assistenza liberamente offerta da fedeli e confratelli, questa prassi si deve considerare la norma, e in questo non c’è alcuna violazione della legge, in quanto – secondo la clausola che si trova nel can. 281, § 1 – si devono considerare anche le condizioni sia della natura dello stesso ufficio, sia dei tempi e dei luoghi.
2. Il ricorrente gode del diritto di ricevere il sostentamento secondo la consuetudine vigente nella Chiesa particolare, non però del diritto di ricevere di più di quanto ricevono gli altri sacerdoti ammalati o anziani della medesima diocesi.
3. Il sacerdote che torna nella sua diocesi, vi godrà di tutti i diritti che avrebbe come se fosse stato sempre dedito al ministero nella diocesi (cf. can. 271, § 2), ossia dei medesimi dei quali godono gli altri sacerdoti della stessa diocesi che vi sono rimasti (nel caso, finito il servizio in un’altra diocesi, al ricorrente non spetta per questo il diritto di ottenere una maggiore sovvenzione, secondo la consuetudine vigente nell’altra diocesi).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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