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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 25.06.2020, Prot. N. 53888/18 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Esclaustrationis impositae
coram Daneels
Contenuto Non constare de violatione legis in procedendo.
Constare de violatione legis in decernendo.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2020 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2020.pdf
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 686 § 3
Massime
1. Non sustinetur defectus motivationis decreti, de quo in can. 51, quoties exclaustrationis decretum remittit ad rationes relate ad casum concretum a Superiorissa generali exhibitas, quae rationes cum Sorore exclaustranda communicatae erant et quas adversus ipsa Soror eiusque advocatus argumenta contraria proposuerant.
2. Causae graves exsistere debent et nexum necessarium cum exclaustratione imponenda habere.
3. Agitur de rationibus quae nexum non habent cum necessitate pacem in Instituto, tempore quo exclaustratio imposita est, restaurandi, quippe quae referuntur ad quandam oppositionem tempore quo Institutum sub Commissaria Apostolica fuerat, tempore quo Soror munere directricis nosocomii fungebatur. Exclaustratio enim est remedium ad pacem in Instituto restaurandam, et asserta eius ex parte Sororis ob illas rationes allatas pacis disturbatio, si et quatenus antea reapse habebatur, tempore quo exclaustratio imposita est iam diu non amplius exsistebat.
4. Punitio seu poena propter abusus oeconomicos vel oppositionem erga Commissariam Apostolicam, vel si verae fuissent, non sunt inter causas legitimas exclaustrationis impositae. Quod vero exclaustratio imposita in casu hunc illegitimum finem poenalem sapit, insinuatur ex litteris quibus Superiorissa generalis, vel citatis praescriptis cann. 1371 et 1341, a Dicasterio exclaustrationem impositam petiit.
5. Superiorissa generalis et Dicasterium ullo modo indicaverunt quo modo Soror per communicationes pacem in Instituto graviter disturbavisset, adeo ut ad eius pacem restaurandam exclaustratio requireretur.
6. Quoad aequitatem et caritatem servandam animadvertitur quoque quod Superiores, praeter sustentationem et assistentiam socialem, curare debent ut media apta sodali exclaustratae praesto sint quae eius reditum pacificum in sinu Instituti forte promovere possint (cf. decretum definitivum in una Indianapolitana, coram Versaldi, diei 18 iunii 2016, prot. n. 50159/15 CA, n. 8).
1. Non si sostiene la mancanza di motivazione, di cui al can. 51, ogniqualvolta il decreto di esclaustrazione rimette ai motivi esibiti dalla Superiora generale per il caso specifico, e quei motivi erano stati comunicati alla Suora da esclaustrare che, con il suo Avvocato, aveva proposto argomenti contro gli stessi.
2. Le cause gravi devono esistere e devono avere una relazione necessaria con la esclaustrazione che si deve imporre.
3. Non si tratta di motivi che hanno una relazione con la necessità di restaurare la pace nell’istituto al momento nel quale la esclaustrazione è stata imposta, quelli appunto che fanno riferimento ad una certa opposizione nel tempo in cui l’istituto era sotto la Commissaria Apostolica, nel tempo in cui la Suora aveva il’ufficio di direttrice di un ospedale. L’esclaustrazione, infatti, è un rimedio per riportare la pace nell’istituto, e la asserita perturbazione della pace da parte della Suora per quei motivi addotti, se e per quanto antecedentemente vi fu, al tempo nel quale l’esclaustrazione è stata imposta, da da lungo tempo non esisteva più.
4. La punizione ossia la pena per abusi economici o per l’opposizione fatta alla Commissaria Apostolica, anche nel caso corrispondessero alla verità, non rientrano tra le cause legittime dell’esclaustrazione imposta. Che poi nel caso l’esclaustrazione imposta risenta di questo fine illegittimo, è insinuato dalla lettera con la quale la Superiora generale, citati addirittura i prescritti dei canoni 1371 e 1341, chiese al Dicastero di imporre l’esclaustrazione.
5. Né la Superiora generalis né il Dicastero indicarono in alcun modo come la Suora abbia disturbato la pace nell’istituto attraverso i suoi messaggi, così che si richiedesse l’esclaustrazione per riportare la pace nel medesimo.
6. Quanto all’equità e carità che devo essere rispettate si osserva anche che le Superiore, oltre al sostentamento e all’assistenza sociale, devono fare in modo che la sodale esclaustrata abbia a disposizione i mezzi adatti che possano del caso promuovere il suo ritorno pacifico in seno all’Istituto (cf. decreto definitivo in una causa di Indianapolis, coram Versaldi del 18 giugno 2016, prot. n. 50159/15 CA, n. 8).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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