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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 17.03.2020, Prot. N. 52835/17 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Sandri
Pubblicazione Periodica 113 (2024) 144-160; 163
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Traduzioni it.: Periodica 113 (2024) 145-162
Contenuto Non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 695 § 1; 695 § 2; 746; 1093; 1550 § 2, n. 1; 1598 § 1
Pius XII, Allocutio ad Rotam Romanam diei 1 octobris 1942
Massime
1. Nulla praevia requiritur monitio ad legitimam proceduram dimissionis ad normam can. 695 adhibendam.
2. Iure praesumitur actus legitimitas: onus proinde actus impugnati illegitimitatem certitudine morali probandi recurrenti dumtaxat incumbit.
3. Praescriptum can. 695 § 2 haud cavet de probationibus publicandis vel de actis inspiciendis. Modus probationes significandi congruere debet agnitae facultati sodali sese defendendi datae (in casu refertir decretum diei 21 novembris 2017, prot. n. 53062/18 CA iuxta quod «probationum significatio de qua in can. 695 intellegenda est iuxta propriam uniusquisque accusationis naturam; concubinatus namque notorius esse potest [cf., exempli causa atque saltem ex analogia, can. 1093] ac proinde prae oculis in casu habendum est pernotum brocardum “manifesta seu notoria haud indigent probatione”»).
4. Certitudo morali vel ex uno testimonio scripto attingi potest, una cum attestationibus, considerato quod falsitas ex parte testium coram Domino deponentium haudquaquam verisimilis habenda sit (in casu refertur allocutio Pii XII Rotae Romanae die 1 octobris 1942 habita, quippe quae varios gradus admittit, sed satis est ut habeatur, ita ut per se altior eius gradus requirendus non sit).
5. Haud constat dimissionis illegitimitas ob infensum accusatorum animum contra recurrentem, si praeterea compositio et auctoritas Commissionis tales erant ut eiusdem Commissionis opera irrationabilem influxum subire non posset, et insuper una auctoritas in procedura dimissionis est haud esset Commissio sed Superior generalis cum suo consilio.
6. Experientia Signaturae Apostolicae docet quam numerosae attestationes bonorum morum vel bonae indolis ad instantiam partis obtineri possint, quarum numerus dispar est earum germano ponderi.
1. Per la legittimità della procedura di dimissione prevista dal can. 695 non è richiesta alcuna ammonizione previa.
2. Per diritto si presume la legittimità dell’atto: è quindi onere che incombe esclusivamente sul ricorrente provare con certezza morale l’illegittimità dell’atto impugnato.
3. Il can. 695 §2 non prevede che le prove siano pubblicate né che si possano esaminare gli atti. Il modo di rendere note le prove deve essere coerente con la riconosciuta facoltà data al sodale da dimettere di difendersi (nel caso si riferisce un decreto del 21 novembre 2017, prot. n. 53062/18 CA secondo il quale «la notificazione delle prove prevista nel can. 695 deve essere intesa secondo la natura di ciascuna accusa; il concubinato, appunto, può essere notorio [cf., per esempio e almeno per analogia, can. 1093] e perciò si deve tener conto del notissimo brocardo “ciò che è manifesto o notorio non abbisogna di prova”»).
4. La certezza morale si può attingere anche da un’unica testimonianza scritta che, con altre attestazioni, non consenta di considerare verosimile che sia attestato il falso da parte di testi che depongono di fronte a Dio (nel caso si riferisce l’allocuzione di Pio XII alla Rota Romana del 1° ottobre 1942 che ammette vari gradi di certezza morale, così da non doverne richiedere un grado più alto).
5. Non consta dell’illegittimità della dimissione per animosità degli accusatori contro il ricorrente se – tra l’altro – la commissione inquirente era di tale levatura da non potere subire alcun influsso e, inoltre, l’autorità che procede alla dimissione è diversa, ossia il moderatore supremo con il suo consiglio.
6. L’esperienza della Segnatura Apostolica insegna che su domanda dell’interessato molte attestazioni di buoni costumi o di buon carattere si possono ottenere, il cui numero è inversamente proporzionale al loro valore.
 francese
Commenti G.P. Montini, «La dimissione da una società di vita apostolica per concubinato (can. 695)», Periodica 113 (2024) 164-190.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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