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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 03.12.2021, Prot. N. 54162/19 CA


Parte attrice Rev.dus D.nus Guillermus C. Graham
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Diocesi Duluthen.
Oggetto Amotionis ab officio parochi
coram Mamberti
Pubblicazione IE 36 (2024) 671-681; The Northern Cross 2/5 (2024) 10-11
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Traduzioni it., IE 36 (2024) 671-681
Contenuto Constare de violatione legis in procedendo et in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 220; 1319; 1342 § 2; 1717 § 2; 1739; 1740-1741; 1742-1747
[CIC1917] 2147 § 2, n. 3;  
Essential Norms Art. 9
Massime
1. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, cum competens Curiae Romanae Dicasterium in recursibus hierarchicis de parochorum amotione novam decisionem tulerit, vel funditus motiva immutaverit (cf. can. 1739), denuo procedura a lege statuta observanda in toto non est, sed partim saltem, «in tuto positis tam iure defensionis Rev.di Recurrentis quam causis amotionis in can. 1741 recensitis» (sententia definitiva diei 30 aprilis 2005, coram Cacciavillan, prot. n. 34723/03 CA, n. 12). Inde surgit necessitas Recurrenti exponendi novas probationes vel rationes, una cum facultate ei tributa sese defendendi, nam «ius defensionis Recurrentis in tuto servatur, si ei significatae sunt rationes probationesque amotionis et ipsi facultas data est exhibendi defensionem apud Superiorem, qui de recursu videt» (decretum definitivum diei 1 decembris 2009, coram Rouco Varela, prot. n. 39689/07 CA, n. 4).
2. Immutata ratione ad amotionem sustinendam, omissa debita Recurrentis citatione, ius defensionis denegatum evadit, ideo de violatione legis in procedendo constat (in casu decretum amotionis unam causam attulit, i.e. praeceptum poenale parocho impositum, dum Dicasterii decretum unam notitiam delicti, scilicet sic dictam credible accusation adversus parochum).
3. Signaturae Apostolicae constans iurisprudentia indicem causarum ob quas parochus amoveri potest, de quo in can. 1741, taxativum non esse tenet, immo inveniri alias posse, dummodo in primis relatio cum bono fidelium maxime servetur (in casu refertur sententia definitiva diei 3 decembris 2005, coram Echavarría Rodríguez, prot. n. 33236/02, n. 8).
4. Delictum considerari potest in parochi amotione, si et quatenus vera amotionis causa de delicto promanet ob quam ministerium parochi noxium vel inefficax factum est (in casu ad rem refertur sententia definitiva diei 30 novembris 2002, coram Coccopalmerio, prot. n. 28499/97, n. 25), dum delictum causa tantum directa est officii privationis.
5. Sic dictae Essential Norms legem universalem non immutant, uti expressis verbis in earum prooemium asseritur et Signaturae Apostolicae iurisprudentia confirmavit (cf. ad rem sententia definitiva diei 28 aprilis 2007, coram Grocholewski, prot. n. 37937/05 CA, n. 14).
6. Interpretatio et applicatio sic dictarum Essential Norms – ita ut sic dicta credible accusation amotionis causa exstet – re poenam privationis officii inferunt, sine praevia procedura poenali iudiciali (cf. can. 1342, § 2). Quod si evenit, constat de violatione legis in decernendo.
7. Praescripta legis quae in processu poenali, etiam in investigatione praevia, ab Ordinario observanda sunt, a fortiori in administrativa amotionis ab officio parochorum procedura vigent. Eapropter, procedura incepta, attestatio publica quoad delictum assertum ab Episcopo peracta laesionem bonae famae recurrentis constituit, ad quam reparandum sententia ab eodem Episcopo publici iuris facienda est, modis a Signatura Apostolica indicatis.
1. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica, quando il competente Dicastero della Curia Romana nei ricorsi gerarchici di rimozione dei parroci abbia preso una nuova decisione o mutato radicalmente i motivi (cf. can. 1739), la procedura stabilita dalla legge non deve essere di nuovo ripetuta completamente, ma almeno in parte, «assicurando sia il diritto di difesa del Rev.do ricorrente sia le cause di rimozione elencate nel can. 1741» (sentenza definitiva del 30 aprile 2005, coram Cacciavillan, prot. n. 34723/03 CA, n. 12). Da qui nasce la necessità di esporre al ricorrente le nuove prove o ragioni, assieme alla facoltà di difendersi assicurata al medesimo; infatti «il diritto di difesa del ricorrente è assicurato se gli sono comunicate le cause e le prove per la rimozione e gli è data la facoltà di presentare la difesa al Superiore che tratta il ricorso» (decreto definitivo del 1° dicembre 2009, coram Rouco Varela, prot. n. 39689/07 CA, n. 4).
2. Cambiata la ragione che sostiene la rimozione e omessa la dovuta citazione del ricorrente, il diritto di difesa risulta negato, e perciò consta della violazione della legge in procedendo (nel caso il decreto di rimozione riportò un’unica causa, ossia il precetto penale imposto al parroco, mentre il decreto del Dicastero solo la notizia del delitto, ossia la cosiddetta “accusa credibile” mossa contro il parroco).
3. La costante giurisprudenza della Segnatura Apostolica tiene fermo che l’elenco delle cause per le quali un parroco può essere rimosso (cf. can. 1741) non è tassativo, anzi se ne possono trovare altre, purché senz’altro si conservi assolutamente la relazione con il bene dei fedeli (nel caso si riporta la sentenza definitiva del 3 dicembre 2005, coram Echavarría Rodríguez, prot. n. 33236/02, n. 8).
4. Un delitto può essere considerato nella rimozione di un parroco se e per quanto una vera causa di rimozione promani dal delitto per la quale il ministero del parroco sia reso nocivo o inefficace (nel caso si riporta al riguardo la sentenza definitiva del 30 novembre 2002, coram Coccopalmerio, prot. n. 28499/97, n. 25), mentre il delitto è causa diretta solo della privazione dell’ufficio.
5. Le cosiddette Essential Norms non cambiano la legge universale, come esplicitamente si asserisce nel proemio delle stesse e la giurisprudenza della Segnatura Apostolica ha confermato (cf. al riguardo la sentenza definitiva del 28 aprile 2007, coram Grocholewski, prot. n. 37937/05 CA, n. 14).
6. L’interpretazione e l’applicazione delle cosiddette Essential Norms – così che una cosiddetta credible accusation sia causa di rimozione – in realtà comportano la pena della privazione dell’ufficio senza la previa procedura penale giudiziale (cf. can. 1342, § 2). Che se ciò accade, consta della violazione della legge in decernendo.
7. I prescritti di legge che devono essere osservati dall’Ordinario nel processo penale, come anche nell’indagine previa, a fortiori vigono nella procedura amministrativa per la rimozione dei parroci. Perciò la dichiarazione pubblica di un asserito delitto che il Vescovo ha fatto una volta incominciata la procedura costituisce una lesione della buona fama del ricorrente, per la cui riparazione il medesimo Vescovo deve pubblicare la sentenza, secondo le modalità indicate dalla Segnatura Apostolica.
 francese
Commenti J. Canosa, «La rimozione del parroco in due sentenze della Segnatura Apostolica: commento con una rilfessione sull’opportunità di adottare vie conciliative più efficaci», IE 36 (2024) 683-698.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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