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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 28.05.2013, Prot. N. 46790/12 CA


Parte attrice D.nus Y et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis in usum profanum ecclesiae X
Pubblicazione J 79 (2023) 507-519
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Traduzioni angl., J 79 (2023) 507-519
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 1222 § 2; 1254 § 2
Massime
1. Gravitas causarum fundamentum obiectivum habere debet, sed ipsa gravitas aestimanda est attentis circumstantiis concretis in casu habitis (in casu ad rem adducuntur decisiones diei 4 maii 1996, prot. n. 24388/93 CA, diei 8 novembris 1997, prot. n. 25322/94 CA, diei 18 ianuarii 1997, prot. n. 25530/95 CA, diei 21 maii 2011, prot. n. 43378/09 CA et prot. n. 41719/08 CA).
2. Ad causam gravem de qua in can. 1222, § 2, quod attinet, ratio habenda est dioecesis, quae sola onus gerit conservandi, reparandi et renovandi ecclesiam et adhuc in circumstantiis difficillimis versatur, ita ut, severis rationibus ad expensas reducendas iam adhibitis, nihilosecius mediis sufficientibus non fruitur ad fines Ecclesiae proprios assequendos, praecipue cultum divinum ordinandum, honestam cleri aliorumque ministrorum sustentationem procurandam, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga egenos, exercenda (cf. can. 1254, § 2).
3. Quoad assertam violationem legis in decernendo ob damnum animarum e reductione
ecclesiae in usum profanum provocandum (cf. can. 1222, § 2), iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam reductio alicuius ecclesiae pro recurrentibus fons esse potest quorundam incommodorum seu difficultatum, v. gr. ob longius iter faciendum, ob deficientem organizationem vel haud prosperam curam pastoralem, sed huiusmodi interesse, etsi reale, non apparet in lege ita fundatum ut legitimet verum recursum (in casu refertur ad decretum definitivum diei 21 novembris 1987, prot. n. 17447/85 CA).
Cf. etiam maximae prot. n. 46790/12 CA.
1. La gravità delle cause deve avere un fondamento oggettivo, ma la stessa gravità si deve valutare in base alle circostanze concrete che si hanno nel caso (nel caso sono addotte al riguardo le decisioni del 4 maggio 1996, prot. n. 24388/93 CA, dell’8 novembre 1997, prot. n. 25322/94 CA, del 18 gennaio 1997, prot. n. 25530/95 CA, del 21 maggio 2011, prot. n. 43378/09 CA e prot. n. 41719/08 CA).
2. Per quanto attiene alla causa grave di cui al can. 1222, § 2, si deve tener conto della diocesi che da sola porta la responsabilità della conservazione, riparazione e restauro della chiesa e tuttora si trova in condizioni difficilissime, così che, anche dopo aver messo in atto misure rigorose per contenere le spese, tuttavia non gode di mezzi sufficienti per conseguire i fini propri della Chiesa, soprattutto ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato e di carità, specialmente verso i poveri (cf. can. 1254, § 2).
3. Quanto all’asserita violazione della legge in decernendo per il danno delle anime che dovrebbe derivare dalla riduzione ad uso profano della chiesa (cf. can. 1222, § 2), secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica da riduzione di una chiesa può essere causa di alcune scomodità e difficoltà per i ricorrenti, come, per esempio, un percorso più lungo da compiere, una minore organizzazione o una cura pastorale meno ricca, ma questo interesse, benché reale, non appare così fondato nella legge da legittimare un vero ricorso (nel caso ci si riferisce al decreto definitivo del 21 novembre 1987, prot. n. 17447/85 CA).
Cf. anche massime prot. n. 46790/12 CA.
 francese
Commenti W.L. Daniel, «Commentary on a Contentious-Administrative Recourse concerning Reduction of a Church to Profane, Non-Sordid Use (Prot. n. 46790/12 CA)», J 79 (2023) 534-542

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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