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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 06.11.2015, Prot. N. 49980/15 CA


Parte attrice D.nus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Nominationis Consilii administrationis
Pubblicazione IE 35 (2023) 625-630
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Traduzioni it., IE 35 (2023) 625-630
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. Cour d’appel d’Amsterdam, Arrêt de la chambre civile multiple du 30 juin 2020, N. de liste des affaires du Tribunal d’Amsterdam: C / 13/631678 / HA ZA 17-673, (Diocèse de Haarlem – Amsterdam contre la Fondation catholique romaine Maagdenhuis), IE 33 (2021) 275-287.
J.-P. Schouppe, «La reconnaissance de la nature ecclésiastique d’une fondation catholique dans le Diocèse de Haarlem (Amsterdam). L’affaire "Stichting Het Roomsch Catholijk Maagdenhuis"», IE 33 (2021) 289-305.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 179 § 1; 1303 § 1
Massime
1. Ad adimplendum statutorum praescriptum, quod nominationem membrorum Consilii confirmationi ab Episcopo dandae submittit, impar est nuda nominorum communicatio Episcopo facta seu eorum scientia per suetas informationes data occasione oblatas in Episcopum inducta; nam praescriptum de nominatione Episcopo proponenda cavet ad actum proprium Episcopi suscitandum, scilicet ad confirmationem obtinendam.
2. Confirmatio vim habet ratam habendi nominationem, confirmanti ad hoc submissam; omissa proinde petitione confirmationis, confirmandus omni iure privatur ad officium de quo (cf. can. 179, § 1).
3. Sermo fieri nequit de officio a nominato non confirmato ope praescriptionis acquisito, cum praescriptum de quo membris nominatis ignotum non fuerit, ac proinde ab iisdem haud insciis inobservatum manserit.
4. Fundatio quaelibet primo et principaliter suis propriis statutis regitur.
5. Ad vim cuiusdam articuli statutorum circumscribendam, recursus ad eorundem statutorum prooemium non datur; nam communes iuris regulae applicandae sunt ad inter prooemia seu rubrum, et singulas dispositiones seu nigrum, relationem quod attinet, veluti «generi per speciem derogatur», «per nigrum restringitur seu corrigitur rubrum».
Cf. etiam maximae decreti definitivi sub prot. n. 49980/15 CA
1. Per adempiere il prescritto degli statuti, che sottomette la nomina di membri del Consiglio alla conferma che il vescovo deve concedere, è impari la mera comunicazione dei nominativi al vescovo ossia la loro conoscenza indotta nel vescovo attraverso le consuete informazioni date occasionalmente; infatti il prescritto specifica della nomina da proporre al vescovo al fine di suscitare un atto proprio del vescovo, di ottenere la conferma, appunto.
2. La conferma ha la forza di ratificare la nomina, sottomessa per questo a chi deve confermare; omessa pertanto la domanda della conferma, colui che avrebbe dovuto essere confermato è privato di ogni diritto all’ufficio di destinazione (cf. can. 179, § 1).
3. Neppure si può parlare dell’ufficio, ottenuto grazie alla prescrizione, da chi è stato nominato ma non confermato, se il relativo prescritto non sia stato ignoto ai membri nominati e sia rimasto inosservato da coloro che non ne erano ignari.
4. Qualsiasi fondazione è retta primariamente e principalmente dai suoi propri statuti.
5. Per delimitare la forza di un articolo degli statuti non si dà ricorso ad loro preambolo; si devono infatti applicare le comuni regole del diritto che concernono la relazione tra preambolo, ossia la rubrica, e le singole disposizioni, ossia il testo, quali «attraverso la specie si deroga al genere», «attraverso il testo si restringe o correggere la rubrica».
Cf. anche le massime del decreto definitivo nel prot. n. 49980/15 CA.
 francese
Commenti G. Parise, «Necessità di conferma dei membri del consiglio di amministrazione di una fondazione e ruolo dell’autorità ecclesiastica», IE 35 (2023) 641-657.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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