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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 26.01.2019, Prot. N. 52630/17 CA


Parte attrice D.na X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae personalis X [et reductionis eiusdem ecclesiae in usum profanum]
coram Burke
Contenuto Non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Proposita alienatione ecclesiae revocata, cessata ergo materia contentionis, litem finitam esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2019 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2019.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 515 § 2; 1210; 1214; 1220. § 1; 1222 § 2
Massime
1. Ad normam can. 515, § 2, unius Episcopi dioecesani est paroecias supprimere, audito consilio presbyterali. Episcopus necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint (cf. can. 50). Decretum suppressionis saltem summarie motiva exprimat, exclusa vero arbitrarietate (cf. can. 51). Sufficit iusta causa, perpensis non solum condicione paroeciae sed etiam condicione totius dioecesis, ut per suppressionem provideri possit, meliore quo fieri potest modo, saluti animarum in tempore praesenti et futuro.
2. Secundum constantem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam fideles nullum ius habent ad determinatam paroeciam sed ad quandam paroeciam quae eorum curae pastorali providet. Eodem modo, cura pastoralis migratorurn non vinculatur cum quadam determinata paroecia personali, ita ut Episcopus dioecesanus iusta ex causa paroeciam personalem supprimere potest et alio modo migratorum curae pastorali providere,
3. Quoad assertam violationem legis in decernendo ob defectum iustae causae, scilìcet quod rationes generice dioecesim respiciunt et quod nulla ratio specifice paroeciam supprimendam respiciens in decreto habetur, ratio habenda est sive primae causae ab Ordinario datae, nempe quod missio originalis paroeciae pro fidelibus polonicae originis amplius non datur, necnon rationum a competenti Curiae Romanae Dicasterio adductarum, id est magnorum debitorum sine possibilitate reali solutionis, mutationum demographicarum et condicionis periculosae fabricae ecclesiae.
4. De facto habetur, alio nomine tecto, reductio ecclesiae in usum profanum non sordidum si et quatenus, iuxta condiciones in contractu stipulatas, aedes non amplius divino cultui destinatur sed potius activitatibus culturalibus cuiusdam instituti, excluso vero usu sordido, dum novus dominus interdum, ad modum actus et partibus concordibus, paroeciae tamquam hospiti accessum ad aedificium concedit ad cultum divinum praesertim publice in ea exercendum. Quod ex praescriptis canonum 1214, 1210 et 1220, § 1 satis elucet.
1. A norma del can. 515, § 2 solo il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può sopprimere parrocchie. Il Vescovo chieda le notizie necessarie e le prove e, per quanto possibile, ascolti coloro i cui diritti possano essere lesi (cf. can. 50). Il decreto di soppressione esprima almeno sommariamente i motivi, esclusa qualsiasi arbitrarietà (cf. can. 51). Basta una giusta causa, soppesate non solo la condizione della parrocchia, ma anche la condizione di tutta la diocesi, così che con la soppressione si possa provvedere nel miglior modo possibile alla salvezza delle anime al presente e per il futuro.
2. Secundo la costante giurisprudenza della Segnatura Apostolica i fedeli non hanno alcun diritto ad una determinata parrocchia, ma ad una parrocchia che provveda alla loro cura pastorale. Allo stesso modo la cura pastorale dei migranti non è vincolata ad una determinata parrocchia personale, in modo tale che il Vescovo diocesano per giusta causa può sopprimere una parrocchia personale e provvedere in altro modo alla cura pastorale dei migranti.
3. Quanto alla asserita violazione della legge in decernendo per mancanza di una giusta causa, ossia che le ragioni concernono genericamente la diocesi e che nel decreto non c’è nessuna ragione che specificamente riguarda la parrocchia da sopprimere, si deve considerare sia la prima causa addotta dall’Ordinario, ossia che la missione originaria della parrocchia per i fedeli di origine polacca non si dà più, come pure le ragioni addotte dal competente Dicastero della Curia Romana, cioè gli ingenti debiti senza reale possibilità di restituire, i mutamenti demografici e la condizione di pericolo dell’edificio della chiesa.
4. Si ha di fatto, se pur sotto altro nome, riduzione di una chiesa ad uso profano non sordido se e per quanto, secondo condizioni contrattuali stabilite, l’edificio non è più destinato al culto divino, ma piuttosto alle attività culturali di una istituzione, escluso però l’uso sordido, mentre il nuovo proprietario talvolta, in singoli casi e con l’accordo delle parti, concede alla parrocchia al modo di ospite l’accesso all’edificio per esercitare in essa soprattutto pubblicamente il culto divino. Questo è abbastanza evidente dai prescritti dei canoni 1214, 1210 et 1220, § 1.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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