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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 08.10.2019, Prot. N. 53693/18 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Translationis
coram Daneels
Pubblicazione L’année canonique 65 (2024) 142-153
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Traduzioni gall., L’année canonique 65 (2024) 142-153.
Contenuto Non constare de violationis legis in procedendo vel in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1734 § 1; 1734 § 2; 1735; 1737 § 2; 1748-1752
Massime
1. Codex Iuris Canonici supponit Superiores ecclesiasticos ad normam iuris agere, sed inde excludi nequit possibilitas recurrendi adversus decisionem quae, neglecta intimatione ad normam iuris peragenda, tantum ore vel facto cognoscitur. Prorsus absona esset possibilitas recurrendi adversus decisionem legitime intimatam et impossibilitas recurrendi adversus decisionem haudquaquam legitime intimatam. Constans Signaturae Apostolicae iurisprudentia proinde plane agnoscit facultatem saltem ad cautelam recurrendi ab eo cuius interest adversus decisionem latam et sive per meram communicationem oralem sive per actus facto positos cognitam, etsi nondum ad normam legis intimatam (in casu refertur ad decretum Congressus diei 4 maii 2018, prot. n. 53156/17 CA).
2. Nimium formalismum vel nominalismum sapit nullam remonstrationem habere, cum recurrens revocationem suae praesumptae amotionis seu destitutionis ab officio parochi una cum revocatione nominationis novi parochi petivit, dum e contra, nondum intimato decreto translationis, de amotionis mentione erravit, eo vel magis quod reapse agebatur de amissione officii parochi. Scripta petitio ut revocaretur decisio satis est ad normam can. 1734, § 1 implendam.
3. Revocata quoquo modo a recurrente remonstratione, praesuppositum, quo praescriptum can. 1735 regitur, seu obligatio respondendi petitioni, de qua in can. 1734, prorsus deficit.
4. Reiecto recursu utpote non ad normam iuris proposito, competens Curiae Romanae Dicasterium adhuc proprio marte seu ex officio de merito denuntiationis videre potest. Agitur vero de re quae pertinet ad eius discretionem, de qua Signaturae Apostolicae non est videre.
1. Il Codice di Diritto Canonico presuppone che i Superiori ecclesiastici agiscano a norma del diritto, ma per questo non si può escludere la possibilità di ricorrere contro una decisione che, omessa la notificazione da fare a norma del diritto, si conosce solo verbalmente o di fatto. Sarebbe del tutto assurda la possibilità di ricorrere contro una decisione legittimamente intimata e l’impossibilità di ricorrere avverso una decisione in nessun modo legittimamente intimata. La costante giurisprudenza della Segnatura Apostolica perciò riconosce apertamente la facoltà che l’interessato ha di ricorrere almeno cautelativamente contro una decisione presa conosciuta sia per semplice comunicazione verbale sia per atti posti di fatto, anche se non ancora intimata a norma di legge (nel caso si fa riferimento al decreto del Congresso del 4 maggio 2018, prot. n. 53156/17 CA).
2. Sa di eccessivo formalismo o nominalismo considerare nulla la rimostranza, quando il ricorrente ha chiesto la revoca della propria presunta rimozione o destituzione dall’ufficio di parroco assieme alla revoca della nomina del nuovo parroco, mentre al contrario, non essendo in quel momento intimato il decreto di trasferimento, ha errato menzionando la rimozione, tanto più che in realtà si trattava della perdita dell’ufficio di parroco. Basta per adempiere la norma del can. 1734, § 1 che si chiede per iscritto la revoca della decisione.
3. Una volta che è stata revocata in qualsiasi modo dal ricorrente la rimostranza, viene a mancare del tutto il presupposto sul quale si regge il prescritto del can. 1735, ossia l’obbligo di rispondere alla domanda di cui al can. 1734.
4. Rigettato il ricorso in quanto non proposto a norma del diritto, il competente Dicastero della Curia Romana può ancora vedere di iniziativa propria ossia d’ufficio sul merito della denuncia. Si tratta però di cosa che appartiene alla sua discrezione, della quale la Segnatura Apostolica non può vedere.
 tedesco - francese
Commenti É. Besson, «Commentaire», L’année canonique 65 (2024) 154-164.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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