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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 24.02.2017, Prot. N. 48926/14 CA


Parte attrice Exc.mus Episcopus
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis in usum profanum ecclesiae X
coram Mussinghoff
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 121; 1214; 1222 § 1; 1222 § 2
Congregatio pro Episcopis, Directorium de ministerio pastorali Episcoporum [Apostolorum Successores] n. 154;  
Congregatio pro Clericis, Litterae circulares diei 30 aprilis 2013, prot. n. 20131348
Massime
1. Cum ecclesia sit aedes sacra divino cultui permanenter dicata, non merus locus conventus fidelium, ea per se semper conservanda est. Nonnisi per exceptionem in usum profanum reduci potest ob graves tantum causas.
2. Agi debet de causis gravibus (cf. can. 1222, § 2), quae suaserunt ut ecclesia ad divinum cultum amplius non adhiberetur. Quae motiva fundamentum obiectivum habere debent sive in iure - motiva scilicet naturae ecclesiae consona - sive in facto. Excluduntur nugae vel causae quae suapte natura graves haberi nequeunt. Etiam in circumstantiis gravibus quae suadeant ut nonnullae ecclesiae in dioecesi, eiusdem regione vel paroecia ad divinum cultum amplius non adhibeantur, electio unius alteriusve ecclesiae reducendae fundari debet in elementis obiectivis, ne decisio sit arbitraria ideoque illegitima.
3. Competens Curiae Romanae Dicasterium, quod censuit Episcopum erravisse eo quod statuit ecclesiam demoliendam esse, denegavit reparationes per gressus faciendas et noluit reparationem provisoriam defectuum gravissimorum, in legis violationem in decernendo incidit si et quatenus a recurrentibus nulla ratio exhibita eo vel minus approbata est iuxta legem particularem dioecesis, dum potius agi videtur de optatis recurrentium aliquo modo expressis quam de vera ratione exacte enarrata.
4. Decisione competentis Curiae Romanae Dicasterii illegitima in decernendo declarata, decretum Episcopi pristinam exinde retinet vim suam, salva facultate eiusdem Episcopi ecclesiam ad cultum divinum pro opportunitate restitutendi, servatis servandis, si et quatenus ob mutatas circumstantias censeat eius integritati et decori servandis nunc et in futurum satis provideri posse.
1. Poiché la chiesa è edificio sacro dedicato permanentemente al culto divino e non semplice luogo di ritrovo dei fedeli, per sé è da conservare sempre. Solo per eccezione solo per gravi cause può essere ridotta ad uso profano.
2. Si deve trattare di cause gravi (cf. can. 1222, § 2), che persuasero a non usare più la chiesa per il culto divino. I motivi devono avere fondamento oggettivo sia in diritto – motivi cioè consoni alla natura della chiesa – sia in fatto. Si escludono cause frivole o cause che per loro natura non possono considerarsi gravi. Anche in circostanze gravi che persuadano che alcune chiese nella diocesi, in una sua regione o parrocchia non vengano più adibite al culto divino, la scelta di una o dell’altra chiesa da ridurre deve essere fondata in elementi oggettivi, per non essere una decisione arbitraria e perciò illegittima.
3. Cade in una violazione della legge in decernendo il competente Dicastero della Curia Romana, che abbia ritenuto che il vescovo abbia errato nello stabilire la demolizione di una chiesa, abbia negato che le riparazioni potessero essere fatte progressivamente e non abbia voluto una riparazione provvisoria dei problemi più gravi, se e per quanto dai ricorrenti non sia stato presentato alcun piano e ancor meno approvato secondo la legge particolare diocesana, mentre sembra si tratti di desideri che i ricorrenti hanno espresso in qualche modo piuttosto che di un vero piano particolareggiato.
4. Dichiarata illegittima in decernendo la decisione del competente Dicastero della Curia Romana, il decreto del vescovo ritiene il suo valore originario, salva la facoltà del medesimo vescovo di restituire se opportuno e osservato quanto richiesto la chiesa al culto divino, se e per quanto ritenga che per le circostanze mutate si possa provvedere ora e in futuro alla integrità e decoro della chiesa che devono essere osservati.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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