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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 23.02.2017, Prot. N. 49676/14 CA


Parte attrice D.nus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Suppressionis Tertii Ordinis
coram Grocholewki
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 301 § 1; 301 § 2; 301 § 3; 320 § 2
Massime
1. Nisi contrarium probetur, una eademque consociatio praesumitur, quae primum, conventione coram tabellione pacta, conditur, ac dein canonice erigitur.
2. Publica consociationis natura a competenti auctoritate ecclesiastica erectae negari nequit ob defectum finium necessariorum ad personam publicam habendam de quibus in can. 301, § 1; nam distinctio inter consociationes publicas et privatas haud nititur finibus propriis consociationum publicarum et privatarum, sed tantummodo particulari auctoritatis ecclesiasticae competentis interventu.
3. Data publica consociationis natura, causa gravis suppressionis habendus est defectus sodalium.
Cf. maximae decreti Congressus sub prot. n. 49676/14 CA .
1. Finché non si provi il contrario, si presume che sia la stessa e medesima associazione che prima, stipulata la convenzione di fronte al notaio, viene fondata, e poi viene canonicamente eretta.
2. La natura pubblica di una associazione eretta dalla competente autorità ecclesiastica non può essere negata per la mancanza dei fini necessari per avere la personalità pubblica (cf. can. 301, § 1); la distinzione infatti tra associazioni pubbliche e private non si basa sui fini propri di associazioni pubbliche e private, ma solo sull’intervento particolare della competente autorità ecclesiastica.
3. Data la natura pubblica di una associazione, si deve ritenere causa grave per la sua soppressione il fatto che sia senza membri.
Cf. le massime del decreto del Congresso prot. n. 49676/14 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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